In sede di conversione del decreto Aiuti Bis trova approvazione l’emendamento che consente l’installazione libera, cioè senza autorizzazione, delle vetrate panoramiche amovibili (VEPA). Ecco cosa cambia per chi vuole eseguire questo intervento.
Libera installazione delle vetrate panoramiche amobibili (VEPA)
In sede di conversione del decreto Aiuti bis sono state inserite diverse novità che riguardano i proprietari di immobili, infatti è stata semplificata la cessione del credito per il Superbonus 110%, ma non solo, infatti tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera vi è anche l’installazione di VEPA (vetrate panoramiche amovibili). Ci sono però delle condizioni da rispettare.
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L’articolo 33 quater del decreto Aiuti Bis prevede l’inserimento all’interno del Testo Unico sull’edilizia libera (articolo 6) delle VEPA avendo però sempre come condizione e limite il rispetto delle normative urbanistiche del comune e le norme del codice dei beni culturali.
Quali sono le condizioni per l’installazione libera delle vetrate panoramiche amovibili?
In primo luogo deve trattarsi di strutture che abbiano una funzione temporanea di protezione dagli agenti atmosferici. Le vetrate devono inoltre avere la funzione di migliorare le prestazioni energetiche e acustiche, proteggere da dispersioni termiche e impermeabilizzare almeno in parte l’edificio da acque.
Affinché si possa procedere all’installazione di vetrate panoramiche amovibili senza la necessità di un titolo abilitativo occorre che le vetrate non realizzino spazi stabilmente chiusi, in questo caso infatti si andrebbe ad aumentare il volume dell’edificio, oppure potrebbe verificarsi un cambio di destinazione d’uso, operazioni che invece richiedono un titolo abilitativo.
Le vetrate infine, dovrebbero favorire la micro-aerazione, questa deve assicurare l’aerazione non dello spazio chiuso dalla vetrata, ma degli spazi domestici interni, cioè quelli a cui è anteposta la vetrata. Ad esempio se inserisco una pergotenda davanti casa, la micro-aerazione deve consentire il cambio di aria in modo da assicurare la salubrità degli spazi precedentemente esposti.
Nel rispetto di tutte queste condizioni è quindi possibile realizzare tali strutture anche nell’ambito dei lavori di efficientamento energetico per il superbonus 110%.