Il pignoramento immobiliare esiste. Ma se il debitore ha solo una casa in cui vive, può rischiare di perderla? Troviamo la risposta.
Pignoramento immobiliare, la procedura esecutiva
L’espropriazione forzata è una proceduta dalla notifica dell’avviso di intimidazione in tutti i casi in cui la notifica delle cartelle esattoriali sia avvenuta da più di un anno. Tuttavia dalla notifica il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il pagamento di quanto dovuto, estinguendo il suo debito.
Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito. A dare queste precisazioni è la stessa Agenzia delle entrate Riscossione, pronunciandosi anche in materia di pignoramento di immobili e prime case.
Pignoramento immobiliare, è possibile farlo sulla prima casa?
In seguito all’introduzione del decreto 69/2013 (il c.d. Decreto del Fare), l’art. 76 co. 1 del D.P.R. 602/1973 la prima casa è impignorabile. L’ordinamento ora prevede che:
ferma la facoltà’ di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione: a) non da’ corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà’ del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e’ adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.
Ma quali sono i requisiti per cui la casa diventa impignorabile?
Il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile gode delle seguenti caratteristiche:
- è l’unico immobile di proprietà del debitore;
- il debitore vi risiede ed ha residenza ad uso abitativo;
- non è una casa di lusso, quindi non rientra nelle categorie di ville, castelli o palazzi di eminente pregio artistico e storico.
Quindi la risposta alla domanda iniziale è: No. Il Fisco non può pignorare la prima casa del debitore, se è la sola che possiede e ci abita lui oppure insieme alla sua famiglia.
Cosa succede per gli altri immobili di proprietà del debitore?
Tutti gli altri immobili del debitore possono essere oggetto di pignoramento. Ma anche in questo caso ci sono dei requisiti da rispettare per procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile solo se:
- l’importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
- il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro;
- sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.