NASpI: si può ottenere in caso di licenziamento disciplinare?

dimissioni di fatto

La NASpI è la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, si tratta di quello che generalmente viene denominato assegno di disoccupazione ed è stato introdotto nel nostro ordinamento con l’articolo 3 del decreto legislativo 22 del 2015. In merito a questa misura di welfare sono tanti ancora i dubbi anche se la disciplina sembra essere rodata. Molti lavoratori si chiedono: ho diritto alla NASpI anche se ho avuto un licenziamento disciplinare? Posso richiederlo se sono in causa con il datore di lavoro o se ho accettato la conciliazione?

Cos’è il licenziamento disciplinare?

Per licenziamento disciplinare si intende la sanzione con la quale il datore di lavoro licenzia il dipendente che si sia reso colpevole di gravi fatti, ad esempio nel caso in cui sia stato colto in flagranza di reato mentre commette un furto ai danni dell’azienda, oppure se è colpevole di rissa o comunque fatti gravi che rompono il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Nei casi più gravi, come quelli citati, non vi è l’obbligo di dare al lavoratore un periodo di preavviso perché l’inadempimento è talmente grave da non rendere in alcun modo possibile continuare il rapporto anche temporaneamente.

In caso di licenziamento disciplinare possono chiedere la NASpI?

A dirimere i dubbi già qualche anno fa è stato il Ministero del Lavoro con risposta a Interpello 13 del 24 aprile 2015.

Il Ministero ha sottolineato che l’unico caso in cui non è possibile percepire la NASpI è quello in cui il licenziamento sia stato volontario, cioè il lavoratore X ha rassegnato le dimissioni. Il licenziamento disciplinare, sebbene possa essere considerato causato dallo stesso lavoratore, non è volontario. Di conseguenza il lavoratore può percepire la Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego o semplicemente assegno di disoccupazione.

Leggi: Naspi 2022: guida al calcolo, gli esempi con stipendi da 1000/2000 euro al mese

Non solo, nella risposta a interpello della CISL, il Ministero va oltre e statuisce che anche se in seguito a licenziamento disciplinare si procede all’offerta di conciliazione “agevolata” introdotta dall’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015, è comunque possibile ottenere la NASpI.

La conciliazione agevolata è una proposta economica del datore di lavoro che non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale. Il lavoratore accettando la proposta, rinuncia all’impugnazione del licenziamento disciplinare. In base all’interpretazione corrente l’accettazione della proposta conciliativa non modifica il titolo di risoluzione del rapporto e di conseguenza non viene meno il diritto a percepire il sussidio della NASpI.

Il contenuto della risposta ad interpello 13 del 24 aprile 2015 è confermato anche dall’INPS con la circolare 142 del 2015.

Leggi anche: Dimissioni per giusta causa: spetta la Naspi ma la procedura è diversa

INTERPELLO-N-13-2015