Ultimi giorni per l’invio del modello 730/2022 precompilato e per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2022 relativa all’anno 2021.
Come inviare il modello 730/2022 precompilato
Dal 23 maggio 2022 è disponibile on line il modello precompilato, mentre dal 31 maggio 2022 è possibile procedere all’inoltro. Resta infine la possibilità di rivolgersi a professionisti. Ora mancano pochi giorni per completare la presentazione della dichiarazione dei redditi, infatti il termine ultimo è il 30 settembre che rappresenta una delle numerose scadenze fiscali di questo importante mese.
Ricordiamo che ora gli italiani possono avvalersi del modello pre-compilato. Lo stesso è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate accedendo alla propria area personale. In particolare occorre andare al sito www.agenziaentrate.gov.it andare alla sezione “area riservata” e da qui inserire le proprie credenziali Spid, Cie o CNS. Una volta entrati sarà possibile prendere visione del modello 730 e confermare i dati in esso contenuti, sarà possibile inoltre integrarli, ad esempio nel caso in cui si debba accedere a detrazioni non indicate nel modello e, infine, è possibile modificare i dati, ad esempio se vi sono degli errori. A questo punto basta inviare e il gioco è fatto.
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Come reperire le informazioni per la corretta compilazione del modello 730/2022
Ricordiamo che per facilitare le operazioni da quest’anno è possibile anche procedere alla compilazione e invio del modello 730/2022 per un parente.
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Per chi invece vuole avere maggiori informazioni è disponibile il canale info730 messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate https://info730.agenziaentrate.it/portale/.
Resta, infine, sempre entro il 30 settembre 2022 la possibilità di inviare la propria dichiarazione dei redditi con il modello 730/2022 avvalendosi della consulenza di professionisti (dottore commercialista) oppure recandosi presso patronati e centri di assistenza fiscale.
In seguito all’invio del modello potrà risultare un modello 730 a debito oppure a credito, nel secondo caso sarà il datore di lavoro o altro sostituto di imposta, ad esempio l’INPS a rimborsare le eccedenze versate.