Con la Risoluzione 47 del 6 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire chiarimenti circa l’applicazione dell’Iva al 5% sul consumo di gas metano.
Agenzia delle Entrate chiarisce: Iva al 5% sul gas si applica per tutti gli scaglioni di consumo
L’articolo 2 del decreto legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, recante “Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale” ha introdotto la riduzione temporanea e urgente dell’aliquota Iva al 5% per l’acquisto di gas metano. L’agevolazione è stata poi prorogata diverse volte e attualmente è in vigore fino al 31 dicembre 2022 al fine di agevolare famiglie e imprese attraverso un intervento che va a incidere sui costi energetici.
La disciplina generale prevede l’applicazione dell’Iva al 10% limitatamente agli usi civili fino a 480 metri cubi annui, mentre per i consumi eccedenti si applica l’Iva al 22%. Per quanto riguarda invece il gas metano per usi industriali, è prevista l’aliquota al 10% per le imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, mentre le altre sono assoggettate ad Iva al 22%.
Tali differenze hanno indotto molte persone e imprese del settore ad avere dubbi sull’aliquota da applicare, e in particolare si sono chiesti se la riduzione al 5% valesse solo per la porzione di consumo generalmente assoggettato al 10% oppure per il consumo complessivo.
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 47 del 6 settembre ha specificato che: per quanto riguarda gli usi civili con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, (…), indipendentemente dallo scaglione di consumo”.
Sottolinea l’Agenzia che dalla lettura congiunta delle varie norme emerge l’obiettivo del legislatore di ridurre il più possibile il costo finale del gas per gli utenti e proprio per questo motivo, chiarisce l’Agenzia deve ritenersi che l’aliquota agevolata del 5% debba applicarsi anche agli oneri generali di sistema.