Con il decreto ministeriale del MEF del 4 dicembre 2022 sono state rimodulate le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Entro il 30 settembre è necessario effettuare il versamento per le imposte di bollo maturate nel secondo trimestre dell’anno.
Assolvimento imposta di bollo sulla fatturazione elettronica
Le imposte di bollo sulle fatture elettroniche possono essere correttamente assolte al momento dell’emissione indicando sulla fattura stessa l’assolvimento dell’obbligo. Dal 15 luglio 2022 sul sito “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate è invece disponibile l’elenco degli obblighi assolti. In particolare è disponibile:
- l’elenco A, non modificabile, contenente gli estremi delle fatture elettroniche per le quali è stato correttamente assolto l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo;
- l’elenco B è invece contenuta la lista delle fatture elettroniche per le quali non è stato assolto l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo o è stato assolto in modo insufficiente. In caso di incongruenze l’elenco B poteva essere modificato entro il 10 settembre.
Le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche II trimestre e I trimestre
Entro il 20 settembre 2002 è invece è possibile entrare nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e verificare gli importi dovuti a titolo di imposta di bollo sulla fatturazione elettronica. Gli stessi dovranno quindi essere versati entro il 30 settembre 2022 con modello F24. I codici tributo sono:
- 2521 I° trimestre
2522 II° trimestre
2523 III° trimestre
2524 IV° trimestre
2525 sanzioni
2526 interessi.
In alternativa è possibile effettuare il pagamento dall’area riservata e con addebito sul proprio conto corrente postale o bancario.
Ricordiamo che nel caso in cui le imposte da versare al termine di un trimestre abbiano un importo inferiore a 250 euro, il pagamento può slittare al trimestre successivo, quindi entro il 30 settembre 2022 è possibile versare anche le somme relative all’imposta di bollo del primo trimestre 2022, senza maggiorazioni e sanzioni, se tali importi erano inferiori a 250 euro. Dal 2023 il limite dei 250 euro sarà innalzato a 5.000 euro.
In caso di mancato o insufficiente versamento l’Agenzia delle Entrate comunica il mancato pagamento al contribuente indicando le somme da pagare, gli interessi e le sanzioni. Questa è solo una delle scadenze del mese di settembre quindi è meglio prestare attenzione.