Il 16 settembre 2022 sono entrate in vigore le nuove norme sul contenzioso tribiutario, tra queste vi è la definizione agevolata per le controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono stati resi noti i modelli per richiedere di aderire alla pace fiscale.
In quali casi può essere chiesta la definizione agevolata per la pace fiscale?
La definizione agevolata può essere considerata una sorta di pace fiscale, sebbene la stessa sia limitata alle sole controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione e nelle quali il contribuente in due gradi o in almeno in un grado di giudizio sia risultato vincitore e di conseguenza l’Agenzia sia risultata soccombente.
Per capire per quali procedimenti è possibile richiedere la definizione agevolata, si può leggere l’articolo:
Pace fiscale e definizione agevolata nella riforma del processo tributario
La definizione agevolata può essere richiesta nei giudizi nei quali l’Agenzia delle Entrate:
- risulti soccombente integralmente in tutti i precedenti gradi di giudizio e nel caso in cui la controversia non abbia valore superiore a 100.000 euro. In questo caso aderendo alla procedura il contribuente può liberarsi versando il 5% del valore della lite;
- risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito, quindi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale O davanti alla Commissione Tributaria Regionale. In questo caso la definizione agevolata può essere richiesta se il valore della lite non supera i 50.000 euro e versando il 20% del valore della lite.
Leggi anche: Tax compliance: cos’è e quali benefici ci sono per i cittadini e per il Fisco?
Come presentare la domanda per la definizione agevolata delle controversie pendenti?
Appare evidente che per il contribuente addivenire alla definizione agevolata della lite potrebbe essere controproducente, ad esempio nel caso in cui anche davanti alla Corte di Cassazione dovesse risultare vincitore, ecco perché la procedura deve essere richiesta dalla parte. La domanda deve essere proposta entro il 16 gennaio 2023. L’istanza deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio che è parte nel giudizio di merito, utilizzando esclusivamente il modulo che alleghiamo in fondo all’articolo.
In allegato il lettore può trovare anche le istruzioni per la compilazione del modulo. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso diversi procedimenti che in teoria potrebbero essere conclusi con la definizione agevolata, deve presentare per ogni controversia una separata istanza allegando anche la copia del documento di identità e soprattutto la ricevuta del pagamento di quanto dovuto. Il pagamento deve avvenire con il modello F24. Avvisiamo il contribuente che ancora non sono noti i codici tributo da utilizzare. Gli stessi saranno rilasciati a breve, probabilmente in settimana, solo nel momento in cui saranno resi noti i codici tributo sarà possibile procedere al pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata.