Novità per gli imprenditori che vogliono avvalersi del credito di imposta maturato grazie al bonus locazioni imprese turistiche. Ora è arrivato il codice tributo per avvalersi della compensazione in caso di cessazione del credito.
Il bonus locazioni imprese turistiche
Con il decreto legge 34 del 2022, articolo 28, era stato previsto il bonus affitto imprese turistiche. Con una tempistica piuttosto lunga sono stati definiti i criteri per l’assegnazione del credito. Lo stesso spetta a fronte del versamento dei canoni di locazione nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio e marzo 2022.
I termini per la presentazione della domanda sono due:
- dal giorno 11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023 per la generalità delle imprese del settore turistico;
- dal giorno 15 settembre al 28 febbraio 2023 per le imprese che hanno attivato una partita iva per proseguire attività del settore turistico già esistenti o hanno posto in essere un’operazione che ha comportato una trasformazione aziendale nel periodo tra gennaio 2019 e la data dell’autodichiarazione. In questo caso gli eredi sono tenuti alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata” nel frontespizio.
Codice tributo per la compensazione del bonus locazioni imprese turistiche
Ora finalmente viene definito il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito riconosciuto. A dettare le regole è la Risoluzione 51 del 23 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate. Deve essere ricordato che il credito di imposta può essere usufruito direttamente dal soggetto beneficiario, ma può anche essere ceduto, se costui accetta, al proprietario dell’immobile in luogo del pagamento dei canoni di locazione.
Il codice tributo è:
- 6978 se è il beneficiario ad avvalersi della compensazione ( come prescritto nella risoluzione 37/E dell’11 luglio 2022);
- “7741” denominato “CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
Ricordiamo che, per poter cedere il credito, il soggetto cedente deve compilare la sezione III del Quadro A del modello di autodichiarazione. Si ricorda che non è ammessa la cessione parziale del credito, ma deve essere ceduto per intero.
Il cessionario deve comunicare l’accettazione del credito utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Solo in seguito può utilizzare il codice 7741 attraverso l’uso del modello F24, sezione Erario, colonna “importi a credito compensati” o se l’agevolazione deve essere riversata, nella colonna “importi a debito versati”.
Leggi anche: Bonus locazioni imprese turistiche: domanda dall’11 luglio. Modello
Scarica la Risoluzione_n._51_del_23_settembre_2022