Manca poco al momento in cui sarà possibile presentare istanza per accedere ai contributi previsti per il parco agrisolare, ma nel frattempo arrivano chiarimenti sulla rimozione obbligatoria di amianto/eternit.
Agrisolare: gli inteventi compresi per la rimozione dell’eternit
Dalle ore 12:00 del 27 settembre 2022 fino alla stessa ora del 27 ottobre sarà possibile richiedere gli incentivi per l’agrisolare. Questo consente di ottenere agevolazioni per l’applicazione di pannelli solari per il fotovoltaico su edifici agricoli, agroindustriale e adibiti a zootecnia.
Per conoscere i dettagli leggi l’articolo: Impianti fotovoltaici per aziende agricole: inoltro domande dal 27 settembre
Il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) ha però reso noto che non potranno avvalersi dei contributi le aziende agricole che hanno coperture in amianto/eternit, proprio per questo è necessario prima la rimozione di tali elementi. Il regolamento operativo rilasciato dal GSE (n°0362593 ) sottolinea che è possibile richiedere un contributo aggiuntivo per la rimozione e lo smaltimento delle coperture in amianto/eternit.
Le spese che possono essere ammesse al contributo sono:
- rimozione e smaltimento dell’amianto;
- decontaminazione del sito;
- opere edili murarie necessarie per l’installazione della nuova copertura con pannelli solari per fotovoltaico;
- fornitura e posa in opera della nuova copertura;
- oneri dovuti per legge.
Come ottenere gli incentivi anche per la rimozione e lo smaltimento dell’eternit con il parco agrisolare
Dal regolamento operativo sull’agrisolare emerge anche che i soggetti interessati a ricevere l’incentivo, oltre a dover allegare tutti i documenti necessari e relativi ai lavori di installazione dei pannelli solari, se vogliono ricevere anche la quota di incentivi per lo smaltimento dell’amianto e dell’eternit dovranno allegare un’ulteriore documentazione dalla quale possano essere comprovati i lavori eseguiti. Devono essere allegati:
- il dossier fotografico eseguito prima della rimozione dell’eternit, deve trattarsi di almeno 5 fotografie da inquadrare con dettaglio;
- Deve inoltre essere allegata la relazione tecnica del progetto di rimozione e smaltimento redatta da un professionista;
- planimetria delle superfici interessate dai lavori;
- l’attestazione di prestazione energetica ante operam;
- la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 circa il non arrecare danno significativo all’ambiente con le opere di rimozione e smaltimento di amianto /eternit.
- Nel caso di edifici esclusi dall’obbligo di presentare l’attestato di prestazione energetica (APE) ad esempio perché trattasi di edifici in cui è impossibile contenere lo scambio tra interni ed esterni, è necessario allegare una relazione tecnica firmata e asseverata del professionista abilitato che dovrà descrivere e giustificare il grado di coibentazione realizzato.
Ricordiamo che sono in vigore anche agevolazioni e incentivi per impianti di piccole dimensioni. leggi: Pannelli solari per fotovoltaico: scarica il Modello Unico Semplificato