Nel presentare la dichiarazione dei redditi o nel visualizzare il prospetto di un pagamento può capitare di leggere la formula “tassazione separata”, ma cos’è e come funziona?
Tassazione separata: quale ratio?
Sappiamo che le imposte sul reddito solitamente sono calcolate sui redditi prodotti nell’arco dell’anno solare. I criteri di determinazione dell’aliquota applicata sono progressivi, quindi l’aliquota cresce in modo più che proporzionale rispetto al reddito. Questa modalità prevista dall’articolo 53 della Costituzione può però creare delle distorsioni nel caso in cui si percepisca in un determinato anno il reddito prodotto in più anni.
Il caso tipico è il trattamento di fine rapporto. Sappiamo che questa misura per chi ha accumulato nel tempo molti anni di lavoro con un unico datore di lavoro, cosa molto frequente soprattutto in passato, può essere davvero un bel gruzzoletto. Questo implica che se venisse applicata l’aliquota corrispondente progressiva, le imposte da pagare potrebbero essere eccessive, soprattutto perché trattasi di accantonamenti periodici maturati negli anni. La soluzione per evitare questa distorsione è la tassazione separata. Da questa introduzione emerge che tali redditi prodotti in più anni, ma percepiti in un’unica soluzione finale, non sono tassati cumulandoli agli altri redditi, ma separatamente.
Quali redditi sono sottoposti a tassazione separata?
I redditi che sono soggetti a tassazione separata sono indicati nell’articolo 17 del Tuir.
Si tratta di:
- trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti, nell’ambito del rapporto di lavoro sono comprese indennità di preavviso, somme da capitalizzazione di pensioni, somme capitalizzate in seguito a patto di non concorrenza, somme percepite a titolo risarcitorio o in seguito a provvedimenti di autorità giudiziaria o in seguito a transazione;
- emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti ed erogati per effetto di leggi, contratti e sentenze;
- indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se il diritto all’indennità risulta da atto avente data certa e antecedente all’erogazione oppure risulta da sentenze, atti esecutivi, provvedimenti dell’autorità giudiziaria, somme corrisposte a titolo risarcitorio;
- somme a titolo di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;
- indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
- indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell’attività sportiva;
- plusvalenze;
- indennità per la perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione del rapporto di locazione per immobili urbani adibiti ad usi diversi rispetto all’abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare.
- indennità spettanti a titolo di risarcimento;
- redditi derivanti da recesso, esclusione, riduzione del capitale, liquidazione societaria;
- somme percepite a titolo di rimborso imposte e oneri.
Sono inoltre sottoposte a tassazione separata le somme e i beni percepiti in qualità di erede o di legato.
Quale aliquota viene applicata nella tassazione separata?
Nella maggior parte dei casi l’aliquota viene calcolata sommando i redditi di due periodi di imposta differenti, dividendo la somma per due e quindi ricavando il reddito medio. Viene quindi applicata l’aliquota prevista per tale fascia di reddito. Se in uno dei due anni precedenti non è stato percepito alcun reddito, quello prodotto nell’unico anno si divide al 50%. Nel caso in cui invece non sia stato prodotto alcun reddito nei due anni, si applica l’aliquota più bassa prevista dalla normativa.
Se il reddito è versato da un sostituto di imposta sarà costui a dover effettuare il conteggio. Il sostituto di imposta o il contribuente che determinano l’imposta lo fanno in via provvisoria o a titolo di acconto. Sarà poi l’Agenzia delle Entrate a effettuare nuovamente i calcoli.