Il sismabonus 2022 prevede alcune spiegazioni in merito alla demolizione di edifici. Ecco i chiarimenti previsti dall’Agenzia delle entrate
Sismabonus 2022, il caso da esaminare
La detrazione riconosciuta è pari al 50% della spesa sostenuta per l’adozione di misure antisismiche su edifici che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità. Possono beneficiare dell’agevolazione del sismabonus 2022 solo gli acquirenti per gli acquisti successivi alla demolizione. A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello numero 423 del 12 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Tutto nasce da un’impresa di costruzione (codice ATEC 68) che ha per oggetto principale l’acquisto, la vendita, la permuta, l’affitto, la costruzione, la ristrutturazione ed il miglioramento dei beni immobili. L’azienda ha comprato nel 2020 un intero fabbricato cielo-terra costituito da tre locali ad uso ufficio, due locali autorimessa ed un locale ad uso palestra. Ma nel 2016 i proprietari aveva già richiesto l’autorizzazione per la demolizione e nuova edificazione di un edificio residenziale di cui avevano ottenuto il rilascio del’autorizzazione nel luglio 2019. Il titolo abilitativo rilasciato dal Comune, infatti, autorizza la «demolizione e la ricostruzione con destinazione residenziale. Il sismabonus è quindi richiedibile?
Sismabonus 2022, la risposta dell’Agenzia delle entrate
L’azienda vuole nello specifico sapere se l’agevolazione spetta solo per la demolizione e ricostruzione di porzioni di fabbricato strutturalmente indipendente e la sola ristrutturazione di altre. Inoltre l’azienda vuole conoscere la data di scadenza per la presentazione dell’asseverazione del rischio sismico allo sportello unico del comune.
Tuttavia secondo l’Agenzia delle entrate l’agevolazione spetta per i soggetti che acquistano unità immobiliari da imprese di costruzione o ristrutturazione. Gli immobili devo ricadere nelle aree di criticità e pericolosità 1, 2 e 3. Ma la detrazione può essere utilizzata per i soli acquisti delle unità immobiliari realizzate prima della demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente.
Altre precisazioni sul caso in esame
Inoltre come detto in sede di rogito era stata presentata un’asseverazione ed autorizzazione è arrivata prima del 2019. Secondo le estensioni delle zone e delle spese sostenute nel decreto, si prevede che possano beneficiare dell’agevolazione anche gli acquirenti per interventi con procedure autorizzatorie iniziate prima del 1° maggio 2019.
Ma l’eccezione è valida solo se l’acquisto sia effettuato da un’impresa di costruzione. E sono in questo caso l’acquirente potrà beneficiare del sismabonus acquisti, come nel caso in esame. Pertanto l’impresa può anche avvalersi di imprese terze per l’effettiva esecuzione dell’opera, se può dimostrare di essere un’impresa di costruzione e ristrutturazione, alla luce del codice ATECO utilizzato e dell’oggetto sociale.