Sei farmacista e vorresti finalmente avere la tua farmacia? In questo caso oltre a dover superare un concorso che ti consenta di avere una delle licenze disponibili, devi anche versare l’indennità di avviamento farmacia. Rispetto alle altre attività commerciali che si possono scambiare con una certa libertà nel determinare gli importi, è però necessario seguire una normativa specifica. Ecco come si calcola l’indennità di avviamento.
Indennità di avviamento farmacia: il TULS stabilisce come calcolare gli importi
Il sistema di gestione delle farmacie prevede un numero limitato di licenze, queste solitamente sono trasmesse di padre in figlio, vi sono però anche casi in cui tale passaggio non avviene e di conseguenza le licenze sono messe a disposizione di farmacisti che abbiano superato il concorso. La normativa prevede che al momento del trasferimento della licenza, il precedente titolare debba ricevere l’indennità di avviamento farmacia, oltre naturalmente al pagamento della merce presente nel locale. A stabilire l’entità dell’indennità di avviamento è il Testo Unico Leggi Sanitarie, TULS (regio decreto 27 luglio 1934, n.1265). Questo all’articolo 110 statuisce:
“L’autorizzazione all’esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l’obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all’esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un’indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell’applicazione dell’imposta di ricchezza mobile nell’ultimo quinquennio” .
La formula da utilizzare è: (Reddito anno 1 + Reddito anno 2 + Reddito anno 3 + Reddito anno 4 + Reddito anno 5) X 36/60
L’indennità di avviamento è una somma legata al reddito prodotto dalla farmacia, una sorta di riconoscimento per il lavoro effettuato dal precedente titolare che offre una licenza con un margine di guadagni “garantito”.
Indennità avviamento farmacia: casi particolari
La Corte di Cassazione ha però precisato che nel caso in cui la gestione abbia avuto una durata inferiore a tre anni, l’indennità di avviamento si calcola con una riduzione proporzionale in base al periodo in cui effettivamente la farmacia era in attività.
In base alla sentenza della Corte Costituzionale con la sentenza 333 del 1988 ha stabilito che l’avviamento spetta anche al gestore provvisorio della farmacia e non solo al precedente titolare e ai suoi eredi.
Il precedente titolare sull’indennità di avviamento deve corrispondere le imposte, le stesse sono però oggetto di tassazione separata e questo perché trattasi di un emolumento che viene calcolato su base pluriennale.
L’acquirente invece oltre a dover versare tale somma, deve versare anche l’imposta di registro pari al 3%.
Ricordiamo che possono esservi casi particolari, ad esempio se un titolare lascia in eredità la farmacia a uno solo dei suoi eredi sarà necessario comunque calcolare il valore dell’indennità di avviamento farmacia in modo da versare le quote ai coeredi.