La donazione è un atto con il quale un soggetto arricchisce per spirito di liberalità un altro soggetto ( articolo 769 codice civile). Generalmente, affinché possa essere perfezionato l’atto, non basta la mera dazione del bene, ad esempio denaro, ma occorre un atto pubblico (articolo 782 codice civile) stipulato alla presenza del notaio e di due testimoni. Tale formalità è importante perché la donazione viene considerata una sorta di anticipazione rispetto alla successione mortis causa, testamentaria e non. Si può evitare l’atto pubblico solo per donazioni di modico valore. L’atto pubblico non è invece necessario in caso di donazione indiretta, ecco di cosa si tratta, quali sono i vantaggi e in cosa differisce dalla donazione diretta.
La donazione indiretta
Si distinguono due tipologie di donazione: la donazione diretta e la donazione indiretta. Nella donazione indiretta viene stipulato un contratto diverso dalla donazione che però persegue lo stesso fine della donazione, con l’avvertenza che all’interno del contratto è necessario comunque menzionare che si tratta di una donazione.
La donazione indiretta è una fattispecie molto più comune di quanto si possa pensare, solo che le persone tendono ad attuarla senza particolare formalità e a volte anche senza rendersi conto dell’importanza di tale atto.
Il caso classico di donazione indiretta è il figlio che stipula un contratto di compravendita di un immobile e contestualmente il genitore effettua il pagamento dell’immobile. In questo caso nel contratto tra il venditore Caio e l’acquirente Tizio (figlio) si inserisce una terza persona, cioè il genitore che fornisce i soldi. Appare evidente l’assenza dell’atto di donazione. Ad esempio, se il genitore effettua una donazione diretta di denaro sottolineando che lo stesso deve essere utilizzato per l’acquisto di casa e in seguito il figlio stipula il contratto di compravendita dell’immobile utilizzando il denaro donato ( che nel frattempo era depositato in un conto), non siamo più nell’alveo della donazione indiretta, ma diretta, sebbene il risultato sia lo stesso rispetto al precedente caso di donazione indiretta. Tra le donazioni indirette deve essere annoverata anche la rinuncia a un credito e il pagamento di un debito altrui.
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I vantaggi della donazione indiretta
Il vantaggio della donazione indiretta è soprattutto di tipo economico, infatti non sarà necessario stipulare due rogiti. Occorre però prestare attenzione perché nell’atto di compravendita deve essere inserita la donazione, cioè il genitore deve dichiarare l’animus donandi. Questa menzione è necessaria anche per evitare indagini fiscali a carico dell’acquirente/figlio che magari non ha abbastanza sostanze per potersi permettere l’acquisto e comunque siamo nel tipico esempio di spesa che deve essere tracciabile e che non può certo essere effettuata in contanti, quindi nell’atto diventa necessario citare la fonte del denaro.
Questo elemento non è senza conseguenze, infatti al momento della successione tale valore dovrà essere considerato una sorta di anticipazione dell’eredità. Sia chiaro, se il genitore muore senza testamento e nessuna delle parti/eredi chiede di includere tali valori nella successione, non succede nulla. Se il donante lascia un testamento è necessario valutare se vi è lesione di legittima imputando nell’asse ereditario anche le somme e i beni donati in vita, ma anche in questo caso, se nessuno impugna il testamento per lesione di legittima e le parti decidono di dare seguito alle volontà testamentarie non vi è alcuna conseguenza, cioè l’importo /valore della donazione non è oggetto di ricostruzione dell’asse ereditario.
Imposte donazioni indirette
La donazione prevede anche l’applicazione dell’imposta di donazione a carico del beneficiario. L’aliquota cambia in base al destinatario della donazione:
- 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro, per ciascun beneficiario
- 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100mila euro, per ciascun beneficiario
- 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado
- 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
- Nel caso di donazione in favore di persona con handicap l’imposta si applica sulla parte eccedente rispetto alla franchigia di 1.500.000 euro.
La donazione indiretta espone però a un altro problema, ovvero le imposte previste sulle donazioni (Testo Unico sulle Successioni e sulle Donazioni), infatti appare alquanto difficile riuscire ad applicare le imposte sulla rinuncia a un credito, mentre per quanto riguarda il caso di donazione indiretta contestuale all’acquisto di un immobile, ha provveduto a fornire chiarimenti l’Agenzia delle Entrate con Interpello 366/E/2022.