Se stai per sposarti o ti sei sposato da poco, devi sapere che puoi fruire dell’assegno per il congedo matrimoniale, ecco di cosa si tratta e a quanto ammonta.
Assegno per il congedo matrimoniale: a chi spetta?
L’assegno per il congedo matrimoniale è una prestazione di ammontare pari all’importo di 7 giorni lavorativi, 8 giorni per i marittimi. Nel caso in cui sia erogato in favore di disoccupati (vedremo in quali casi possono riceverlo) il pagamento avviene direttamente da parte dell’INPS. Il pagamento è effettuato dall’Inps anche in caso di marittimi di bassa forza, lavoratori che non siano in servizio per malattia o sospensione del lavoro. Negli altri casi spetta al datore di lavoro provvedere.
Il congedo deve essere fruito entro 30 giorni dal matrimonio o dall’unione civile, non possono richiederlo coloro che hanno contratto il solo matrimonio religioso.
Ricordiamo che possono usufruirne i lavoratori che alla data della celebrazione del matrimonio abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno una settimana, oppure che disoccupati in grado di dimostrare almeno 15 giorni lavorativi nei 90 giorni antecedenti il giorno della celebrazione. Possono usufruirne anche i lavoratori che al momento della celebrazione non siano in servizio, sebbene sussista il rapporto di lavoro a causa di chiamata alle armi, malattia o sospensione del lavoro.
Chi non può usufruire del congedo matrimoniale?
Ci sono tuttavia casi in cui il lavoratore non può fruire di queste somme. Nel caso in cui il lavoratore fruisca di una prestazione assistenziale sostitutiva della retribuzione, non può essere concesso l’assegno per il congedo matrimoniale, ad esempio non può fruirne chi è in cassa integrazione, fruisce di Naspi, malattia o maternità.
Risultano inoltre esclusi dalla prestazione lavoratori dipendenti di:
- aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
- aziende agricole;
- commercio, credito e assicurazioni;
- enti locali e statali;
- aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari ( CUAF ).
Come presentare la domanda
I lavoratori occupati devono richiedere la fruizione del congedo matrimoniale direttamente al datore di lavoro entro il termine di 60 giorni dalla data del matrimonio/unione civile allegando la documentazione comprovante la celebrazione del matrimonio.
Coloro che devono ricevere la prestazione dell’Inps, devono invece inoltrare la richiesta all’istituto attraverso i servizi online messi a disposizione dall’Inps, accedendo con le proprie credenziali. In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite contact center ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile. Infine, la domanda può essere inoltrata tramite contact center.