Ticket restaurant: in quali casi non beneficiano dell’esenzione imponibilità

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L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello 377 del 2022 fornisce un’importante interpretazione circa la natura delle erogazioni effettuate dalle aziende ai loro dipendenti e derivanti dai risparmi di ticket restaurant/buoni pasto maturati nel 2020. Proprio tale natura esclude l’esenzione dalla tassazione di tali somme.

Conversione ticket restaurant in elargizioni in denaro: si applica la tassazione?

L’emergenza Covid ha determinato molti cambiamenti soprattutto nel mondo del lavoro in quanto numerose aziende hanno visto sospese le proprie attività, oppure hanno dovuto avvalersi dello smart working. Questa situazione ha determinato il venir meno della fruizione dei buoni pasto/ticket restaurant, una misura molto apprezzata dai lavoratori, infatti per tanti rappresenta una sorta di salario accessorio.

Proprio per questo motivo con la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 870, legge n. 187/2020) è stata prevista la possibilità di convertire i soldi risparmiati per il ticket restaurant nel 2020 e i soldi destinati alle ore di straordinario che non sono state fruite nel 2020 in altre misure di welfare aziendale da erogare nel 2021 sotto forma di trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti di welfare integrativo.

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Questo però ha determinato dei dubbi inerenti la tassazione, un’azienda ha quindi proposto un interpello all’Agenzia delle Entrate che ha provveduto a chiarire i dubbi.

Agenzia delle Entrate: buoni pasti non fruiti convertiti in denaro devono essere tassati

La prima cosa da sottolineare è che la legge di bilancio 2021 richiede, affinché si possano distribuire le somme risparmiate per i tickets restaurant/ buoni pasto, che l’entità dei risparmi debba essere certificata da organi di controllo. L’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se alle somme erogate ai dipendenti possa essere applicato l’articolo 51 comma 2 lettera C del Tuir. Questo prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, «le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica».

L’Istante però sottolinea di voler elargire queste somme in misura fissa ed uguale per tutti i dipendenti, senza alcuna distinzione in base alla qualifica professionale, livello professionale e fascia di reddito. Ciò implica che la misura così prevista non rientri in nessun caso di esenzione dalla tassazione prevista dal Tuir. Inoltre trattandosi di erogazione in denaro la natura di buono pasto si perde e di conseguenza le somma devono essere sottoposte a tassazione. Questa è appunto la determinazione finale dell’Agenzia delle Entrate.

Risposta_377_14.07.2022