Con la Risoluzione 42 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto il codice tributo per avvalersi del credito di imposta riconosciuto per la costituzione di Società Benefit.
Cosa sono le Società Benefit e a quanto ammonta il credito di imposta
Le Società Benefit sono una particolare tipologia di società che ha doppio scopo, cioè lo scopo di lucro e uno scopo altruistico.
Per conoscere le peculiarità delle Società Benefit leggi l’articolo: Società benefit: cosa sono, come funzionano e quali vantaggi portano.
Per sostenere lo sviluppo delle Società Benefit, con il Decreto Rilancio prima e con il decreto Aiuti dopo, è stato previsto un credito di imposta in favore dei soggetti che decidono di costituire una società benefit. Il credito di imposta è riconosciuto anche in caso di trasformarmazione di una società già esistente in società benefit. Il credito di imposta è relativo a:
- le spese notarili e per l’iscrizione nel Registro delle Imprese;
- le spese inerenti l’assistenza professionale e le consulenze sostenute e destinate alla costituzione e trasformazione delle Società Benefit.
In misura pari al 50%.
Risoluzione 42/E/2022: ecco il codice tributo per le Società Benefit
Con la Risoluzione 42 del 27 luglio 2022 L?Agenzia delle Entrate ha reso noto il codice tributo da utilizzare esclusivamente con il modello F24 che consente di scontare tali spese. Il codice tributo è “6976” (credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit – art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
È importante ricordare che il credito di imposta si riferisce alle operazioni contemplate nel decreto Rilancio e cioè quelle effettuate tra il 19 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e non quelle successive che sono invece previste nel decreto Aiuti e che comprendono le operazioni di costituzione o trasformazione di società benefit fino al giorno 31 dicembre 2022. Possono utilizzare il codice tributo le società che hanno presentato correttamente e nei termini istanza attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione e a cui è stato comunicato l’ammontare del credito di imposta riconosciuto.
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Scarica qui l’intera Risoluzione 42/E/2022 RIS_n_42_del_27_07_2022