L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 34 del 5 luglio 2022, ha provveduto a rendere noti di codici tributo da utilizzare per il riversamento spontaneo delle somme non dovute per il bonus ricerca e sviluppo.
Cos’è il riversamento spontaneo delle somme non dovute e percepite per bonus ricerca e sviluppo?
Il decreto legge 21 ottobre 2021 n° 146 all’articolo 5 commi da 7 a 12 ha indicato i codici tributo da utilizzare per riversare senza sanzioni i crediti di imposta riconosciuti alle imprese che fanno ricerca e sviluppo di cui si è indebitamente fruito. Si tratta di una misura di agevolazione volta a riscuotere le somme versate dall’Agenzia delle Entrate sotto forma di credito di imposta ( quindi sconto sulle tasse dovute) e che in effetti non erano spettanti. Questa misura si pone nel filone ormai consolidato di fisco amico di imprese e privati per la riscossione non coattiva e di conseguenza meno costosa delle somme spettanti all’Agenzia.
Modalità e termini per il riversamento delle somme indebitamente percepite
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate (Ernesto Maria Ruffini) con il protocollo n° 188987 del 1° giugno 2022 aveva già definito modalità e termini per poter provvedere al riversamento delle somme indebitamente percepite. La nota stabilisce che il recupero delle somme deve avvenire entro il 16 dicembre 2022 e può essere effettuato in unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo le cui scadenze sono fissate in:
- 16 dicembre 2022;
- 16 dicembre 2023;
- 16 dicembre 2024.
In caso di versamento rateale sono però dovuti gli interessi legali maturati sulle somme, calcolati a decorrere dal 17 dicembre 2022.
I codici tributo per il riversamento delle somme
Con la Risoluzione 34 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a indicare i codici da utilizzare per il riversamento delle somme indebitamente percepite per attività di ricerca e sviluppo.
Lo stesso deve essere effettuato con il modello F24 Elide indicando i seguenti codici tributo:
- 8170: denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
- 8171: denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
- 8172: denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
- 8173: denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.
I codici devono essere indicati nella colonna denominata “importi a debito versati”.
Occorre però prestare attenzione a rispettare tutte le scadenze, infatti la richiesta di accesso alla procedura di riversamento deve essere presentata entro il 30 settembre 2022 utilizzando il modello e le istruzioni predisposte dall’Agenzia delle Entrate e che è possibile scaricare seguendo i link a breve indicati.
Modello riversamento somme bonus ricerca e sviluppo
Istruzioni modello riversamento somme
Quali bonus possono essere restituiti con questa procedura?
I bonus da restituire sono :
- quelli percepiti a fronte di attività che non possono essere considerate di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina prevista;
- relativi ad attività non ammissibili al beneficio;
- spese che violano i principi di congruità e pertinenza;
- in caso di erronea determinazione della media storica di riferimento.
La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai contribuenti che abbiano indebitamente percepito le somme non spettanti nel lasso di tempo che va dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 ( entrata in vigore del decreto fiscale).
Limiti alla procedura di riversamento spontaneo dei contributi indebitamente percepiti
La procedura, che può essere ricondotta al ravvedimento operoso, non può essere utilizzata per il riversamento di crediti che sono già oggetto di una procedura di accertamento, in poche parole se l’Agenzia delle Entrate ha già emesso un provvedimento di accertamento per la percezione di somme non dovute non si può optare per il riversamento spontaneo.
Il riversamento spontaneo non è utilizzabile nel caso in cui la fruizione dei contributi sia conseguenza non di errori, ma di condotte fraudolente, ad esempio in caso di falsa rappresentazione della realtà o contributi ottenuti con la presentazione di document falsi.
La procedura per la presentazione della domanda può essere svolta esclusivamente online accedendo con le proprie credenziali alle pagine di Fisconline o Entratel
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