L’articolo 2409 del codice civile stabilisce che “La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.” Ma chi è il revisore legale?
Chi è il revisore legale/contabile? Come si accede alla professione
Il revisore legale non deve essere confuso con il commercialista, si tratta infatti di due figure professionali diverse. Il revisore legale è un professionista esperto in bilancio, contabilità, scritture contabili, conosce le norme che si applicano alle scritture contabili ed è quindi in grado di determinare se le stesse sono correttamente tenute. Si tratta di un soggetto laureato in materie in area economica, giuridica o aziendale, ha svolto un tirocinio almeno triennale presso un revisore contabile e ha superato l’esame per l’abilitazione alla professione e quindi per l’iscrizione nel registro dei revisori legali/contabili tenuto presso il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) . Per essere iscritti è necessario avere requisiti di onorabilità.
Il revisore legale può essere una figura esterna alla società, la normativa infatti prevede che nelle società di capitali il controllo contabile sia esercitato da una società esterna iscritta nel Registro.
Nel caso in cui la società non abbia l’obbligo di redigere il bilancio consolidato e non abbia controllate, la revisione contabile può essere affidata al collegio sindacale, ma solo nel caso in cui tutti i membri del collegio siano a loro volta iscritti presso il Registro tenuto dal MEF.
In quali casi deve essere nominato il revisore legale?
La nomina del revisore legale è obbligatoria nelle società tenute alla redazione del bilancio consolidato (obbligatorio per i gruppi di società), per le società che controllano a loro volta una società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, inoltre è obbligatoria nel caso in cui sia superati determinati parametri. Gli stessi sono stati aggiornati con il decreto legislativo 14 del 2019 entrato in vigore il 16 marzo 2019.
È prevista la nomina nel caso in cui la società abbia almeno 20 dipendenti, inoltre nel caso in cui l’attivo patrimoniale superi i 4 milioni di euro o i ricavi superino i 4 milioni di euro. Basta superare uno di questi due parametri per due anni di seguito per essere sottoposti ad obbligo di nomina del revisore legale.
L’obbligo cessa quando per 3 esercizi consecutivi nessuno dei parametri ora visto ( numero dei dipendenti, valore del patrimonio, valore dei ricavi ) supera la soglia prevista. In ogni caso le società non obbligate alla nomina del revisore contabile possono volontariamente nominarlo.
Riforma del Terzo Settore e nomina del revisore legale
In seguito alla riforma del Terzo Settore, è stata prevista la nomina del revisore contabile anche per questa tipologia di soggetti, come le Associazioni Sportive Dilettantistiche. In questo caso cambiano però i limiti perché l’obbligo scatta nel caso in cui:
- il totale dell’attivo dello stato patrimoniale superi di 110.00 euro ;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- i dipendenti superino il numero di 5 unità.
Nel caso precedente la nomina può essere in favore dell’organo di controllo dello stesso ente, ma è necessario che i membri dell’organo di controllo siano iscritti all’albo dei revisori. Scatta però l’obbligo di nominare un revisore legale esterno nel caso in cui siano superati per due esercizi consecutivi uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
Compiti del revisore legale/contabile
Quando è necessario nominare un revisore legale, nei casi in cui le sue funzioni non possono essere svolte dal collegio sindacale, è sempre la società a decidere chi nominare. I compiti del revisore legale/collegio sindacale in funzione di revisore legale sono:
- verificare periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle scritture contabili e se rispetta le norme di legge;
- redigere una relazione sul bilancio di esercizio.
Il giudizio sul bilancio si esercizio può avere questi risultati:
- senza rilievi se non vi sono errori;
- con rilievi se il bilancio di esercizio è attendibile, ma difforme in alcuni aspetti alla normativa oppure vi sono delle anomalie ;
- negativo quando il bilancio di esercizio non rispetta le norme previste;
- infine, vi è la possibilità per il revisore legale di effettuare la dichiarazione di impossibilità nel caso in cui per la gravità degli errori nella tenuta sia impossibile effettuare i controlli, in questo caso deve essere immediatamente comunicata tale “anomalia” alla Consob.