La fattura elettronica nei condomini si applica. Ecco tutta la normativa di riferimento che regola i rapporti tra i condomini ed i fornitori.
La fattura elettronica nei condomini, la normativa
Dal primo luglio 2022 è stato introdotto l’obbligo di fattura elettronica per tutti i professionisti che hanno un volume d’affari superiore a 25 mila euro. Ma a decorrere dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di adottare la fattura elettronica scatterà nei confronti di proprio tutti, indipendentemente dal volume di ricavi o di compensi conseguiti nel 2022.
Anche gli amministratori di condominio e i fornitori dei condomini sono tenuti ad emettere la fattura elettronica. Infatti per i condomini e gli amministratori la norma di riferimento è il DPR 633/72 consultabile anche sulla Gazzetta ufficiale. Tuttavia non ci sono grandi differenze con l’applicazione della fattura cartacea da parte del professioni, che come tale dovrà emetterla.
Come possono consultare le fatture elettroniche i condomini?
Con la fattura cartacea, queste veniva inviate al singolo condomino che in caso di detrazione poteva anche portarle al proprio Centro di assistenza fiscale o professionista/commercialista di fiducia. Ma adesso come possono accedere i condomini alla fattura elettronica? I condomini per visualizzare dovranno autenticarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
A questo punto dovranno accedere al cassetto fiscale attraverso le credenziali Fisconline, Entratel o Spid. Una volta effettuato il login al sistema tramite le credenziali dell’amministratore di condominio si può selezionare il codice fiscale del condominio e scaricare le fatture ricevute. Tuttavia vi è la novità apportata all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate dedicata agli amministratori di condominio. Infatti esiste un link diretto alle fatture ricevute del condominio che si gestisce.
La fattura elettronica nei condomini, gli obblighi dei fornitori
Il condominio si serve di fornitori per molte prestazioni o cessioni di beni e servizi. Il fornitore deve sottostare alle regole quindi deve presentare normale fattura elettronica, nulla cambia. Tuttavia dovrà indicare nel documento il codice fiscale del condominio stesso. Oltre alla fattura inviata elettronicamente, il fornitore dovrà inviare una copia cartacea all’amministratore. Questo perché non è detto che tutti i proprietari degli immobili abbiano una pec o un altro canale di ricezione delle fatture elettroniche.
La copia dovrà contenere gli stessi dati di quella elettronica, indicando con precisione che si tratta della copia di una data fattura trasmessa in maniera elettronica. Infine il condominio non è un soggetto Iva. Quindi è necessario che il fornitore indichi nella fattura elettronica un codice destinatario valido. Il codice permette al sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate di recapitare in modo corretto la fattura al cliente-condominio. Infine il fornitore può indicare nella fattura il codice a 7 zeri e il codice fiscale del condominio presso cui ha eseguito i suoi servizi o cessione di beni.