Entro il 20 agosto dovrà essere convertito il decreto Semplificazioni, in realtà probabilmente i partiti cercheranno di sollevarsi da questa incombenza prima delle festività, e già si preannunciano importanti novità come il nuovo sistema di notifiche per i controlli fiscali. Ecco cosa potrebbe cambiare.
Nuovo sistema di notifiche per termine istruttoria in fase di controlli fiscali
Il 27 luglio 2022 è stato approvato un emendamento al decreto Semplificazioni che prevede una sorta di facilitazione dei rapporti tra l’erario e il contribuente. La norma prevede che al termine della fase istruttoria, in seguito ad accertamento fiscale, il contribuente debba essere avvisato del termine della stessa. La comunicazione della fine della fase istruttoria potrà però essere effettuata con nuove modalità, cioè non la comunicazione scritta o raccomandata, ma attraverso diversi sistemi, tra questi:
- sms;
- notifica tramite app IO ( applicazione per smartphone che consente di “dialogare” in modo semplificato con le Pubbliche Amministrazioni);
- posta elettronica certificata;
- e-mail.
L’amministrazione finanziaria avrà un termine di 60 giorni dalla conclusione della fase istruttoria dei controlli fiscali per avvisare il contribuente del termine della stessa.
Il nuovo testo dello Statuto dei Contribuenti
L’emendamento proposto e approvato, se arriverà all’approvazione finale all’interno del decreto Semplificazioni andrà ad incidere sull’articolo 6 della legge 2012 del 2000 (Statuto dei contribuenti) rubricato “conoscenza degli atti e semplificazione“. Si prevede quindi la notifica della fine della fase istruttoria con esito negativo.
Il comma 2 di detto articolo stabilisce: “L’amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.”
Ora nello stesso articolo sarà inserito il comma “La comunicazione dell’esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni”.