Con il decreto 5 maggio 2022 è stato previsto il credito di imposta per Attività Fisica Adattata, anche conosciuto come bonus attività fisica adattata, anche se tale dicitura è impropria. Lo stesso ha ottenuto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 16 giugno 2022. Nel frattempo che si è in attesa del decreto attuativo, da emanare entro 90 giorni dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ( 15 settembre 2022), vediamo chi sono i soggetti che possono beneficiare di questa particolare agevolazione fiscale e quanto si può risparmiare.
Attività Fisica Adattata: a chi spetta il credito di imposta?
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ( comma 737 articolo 1) prevede che le persone fisiche che sostengono spese documentate per Attività Fisica Adattata nel periodo di imposta che va dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 possono ottenere un credito di imposta da utilizzare nella dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo di imposta.
In poche parole il credito di imposta si potrà far valere nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2023 e relativa ai redditi del 2022. Proprio per questo, sebbene le modalità operative ancora non siano del tutto chiare, non vi è particolare fretta. Nel decreto è inoltre già previsto che nel caso in cui il credito maturato non possa essere fatto valere per intero nella dichiarazione 2023 relativa ai redditi 2022, potrà comunque essere frazionato e utilizzato in periodi di imposta successivi. Questo vuol dire che in nessun caso si potrà perdere parte del bonus attività fisica adattata. Deve però essere tenuto in considerazione che è previsto un limite allo stanziamento di 1,5 milioni di euro relativo al 2022.
Cos’è l’Attività Fisica Adattata A.F.A. e perché si riconosce il bonus?
A questo punto è importante capire cosa sia l’Attività Fisica Adattata, infatti appare evidente che non ci si riferisca semplicemente all’iscrizione in palestra. Per capire il perimetro di questa agevolazione fiscale è necessario avere come punto di riferimento l’articolo 2 del decreto legislativo 36 del 2021 dove viene fornita la definizione di A.F.A. (Attività Fisica Adattata).
Si tratta di “programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione”.
Appare chiaro quindi che si tratta di attività che rientrano in un ambito ben definito e che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dal punto di vista sanitario e sociologico di persone con patologie croniche e disabilità. Rientrano tra le patologie croniche che possono portare al beneficio fiscale morbo di Parkinson, artrosi, osteoporosi, patologie neurologiche e neuro-degenerative, disturbi neuromotori e post-ictus. Nel decreto è specificato che le attività fisiche adattate devono essere svolte sotto la guida di personale qualificato, specificamente formato. Tale attività può anche essere sostitutiva di fisioterapia e volta al mantenimento di funzionalità motoria in patologie degenerative muscolo-scheletriche o neurologiche. Si ritiene che possano ottenere l’agevolazione anche soggetti affetti da Alzheimer.
Tra le discipline che potranno godere dei vantaggi fiscali ci sono la riabilitazione funzionale.
Come presentare la domanda per ottenere il credito di imposta AFA?
Naturalmente le istanze possono essere presentate solo da persone fisiche per attività svolte personalmente o da soggetto fiscalmente a carico, ad esempio un figlio disabile. I costi sostenuti devono essere provati, nulla è precisato circa la tracciabilità delle spese, cioè se le stesse devono avvenire con bonifici, carte di creddito/debito o possano avvenire pure in contanti. Generalmente le spese sanitarie sostenute presso strutture private ( non convenzionate e non pubbliche) richiedono il pagamento tracciabile per poter dar luogo a detrazioni fiscali.
Nonostante non siano ancora state definite le modalità operative specifiche, sono già disponibili delle indicazioni sulle procedure da seguire al momento in cui sarà aperta la piattaforma per l’inoltro delle domande. In primo luogo la domanda dovrà essere presentata telematicamente, molto probabilmente con procedure simili a quelle generalmente utilizzate per ottenere agevolazioni tramite credito di imposta.
Con il successivo decreto sarà anche indicato il codice tributo per il credito di imposta per Attività Fisica Adattata, lo stesso dovrà essere inserito nel modello F24 da utilizzare per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
Attualmente non è indicata neanche la soglia dell’agevolazione, ad esempio 30% del costo sostenuto, infatti si dovrà attendere l’apertura della procedura per inoltrare le domande, a quel punto, terminata la fase dell’inoltro saranno indicate le quote in base alla capienza del fondo e al numero delle domande inoltrate. In poche parole maggiore sarà il numero delle domande inoltrate e minore sarà la percentuale di credito di imposta riconosciuto.
Il credito di imposta per Attività Fisica Adattata non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale riconosciute sugli stessi importi.