L’Assegno Unico è stato introdotto con il decreto legislativo 230 del 2021, le erogazioni sono iniziate nel mese di marzo 2022, ma nel frattempo sono state introdotte numerose novità aventi l’obiettivo di rendere la disciplina armonica e chiarire punti oscuri. A oltre 5 mesi dall’entrata in vigore non cessano di essere necessari chiarimenti e l’ultimo arriva con il Messaggio 2951 del 2022 da parte dell’INPS che va ad ampliare la platea dei beneficiari. Ecco chi ne avrà diritto.
I beneficiari dell’Assegno Unico
L’Assegno Unico prevede la corresponsione di denaro per i nuclei familiari in cui siano presenti figli minori e in alcuni casi per figli di età compresa tra 18 e 21 anni. L’ammontare dipende da numerosi fattori tra cui età del figlio, maggiore età, reddito e la possibilità di percepire maggiorazioni. Per conoscere le maggiorazioni in vigore, leggi l’articolo:
Assegno Unico: tutte le maggiorazioni previste dal decreto legislativo 230 del 2021
e
Chiarimenti dell’INPS sulle maggiorazioni Assegno Unico e genitori lavoratori
I requisiti soggettivi per poter accedere all’assegno unico sono specificati nell’articolo 3 comma 1, specifica però l’Inps che ai fini della corretta individuazione dei potenziali beneficiari è necessario avere come punto di riferimento la normativa dell’Unione Europea e in particolare:
direttiva 2011/98/UE (attuata con il D.lgs 4 marzo 2014,n. 40), dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
L’articolo 3 comma 1 lettera a del decreto legislativo 231 specifica che possono usufruire dell’assegno unico:
- cittadini italiani;
- cittadini di uno Stato Membro dell’Unione Europea o familiari titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
A questa disciplina devono poi aggiungersi le precisazioni dell’INPS con la circolare 23 del 2022. In essa viene sottolineato che possono beneficiare dell’Assegno Unico:
- apolidi, rifugiati politici, titolari di protezione internazionale ;
- titolari di carta blu, cioè lavoratori altamente qualificati;
- lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia; lavoratori autonomi titolari del permesso previsto nell’articolo 26 del Testo Unico .
Ampliata la platea dei beneficiari dell’Assegno Unico
Con il Messaggio 2951 l’Inps specifica che possono inoltre accedere al beneficio:
- gli stranieri con contratto di lavoro almeno semestrale;
- lavoratori stagionali con contratto almeno semestrale;
- permesso di soggiorno per assistenza minori rilasciato a familiari per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore;
- titolari di permesso per protezione speciale permessi rilasciati in casi speciali, ad esempio rilasciato a soggetti passivi di grave sfruttamento o violenza.
Sono invece esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari:
- gli stranieri in attesa di occupazione;
- titolari di permessi per tirocinio e formazione professionale;
- titolari di permesso studio;
- studenti;
- titolari di permessi per vacanze/affari, visite;
- titolari di permessi per residenza elettiva.
Precisazioni per i cittadini del Regno Unito Sappiamo che il Regno Unito
per effetto della Brexit non è più parte dell’Unione Europea, quindi i cittadini del Regno Unito hanno perso la qualifica di cittadini dell’Unione Europea, l’Inps con il Messaggio 2951 ha sottolineato che coloro che sono cittadini del Regno Unito, devono essere considerati equiparati ai cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Negli altri casi sono invece applicate le norme per i cittadini extracomunitari.
Puoi scaricare il Messaggio completo seguendo il link Messaggio_numero_2951_del_25-07-2022