Quale esenzione Irpef spetta per l’acquisto di personal computer, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza (Dad) dei propri familiari o dei propri figli? A fare chiarezza è la risoluzione dell’Agenzia delle entrate numero 37/E del 2021 che ha previsto, tra i costi rimborsabili in esenzione dell’Irpef, la possibilità di procedere anche per le spese informatiche necessarie alla Dad.
Acquisto di pc, tablet e device informatici per seguire la didattica a distanza
L’alternativa a sostenere spese per l’acquisto di materiale informatico per seguire la didattica a distanza è quello del benefit da parte del datore di lavoro. Quest’ultimo, infatti, può fornire documenti di legittimazione come voucher per comprare i device informatici presso attività convenzionate, anche on line.
Cosa deve fare il dipendente per vedersi riconoscere l’esenzione Irpef o il voucher dal datore di lavoro?
Il dipendente, per vedersi riconoscere l’esenzione Irpef oppure il voucher dal datore di lavoro, deve presentare i documenti idonei a testimoniare la necessità di tali strumenti informatici. E, pertanto, la documentazione viene rilasciata dalla scuola o dall’università che attesta la necessità delle lezioni in didattica a distanza dei figli o dei familiari del dipendente. Tali strumenti permettono sia di seguire le lezioni nella classe “virtuale” che l’integrazione con i docenti e gli altri studenti.
Il quesito su come trattare fiscalmente i voucher per l’acquisto di pc, tablet e strumenti informatici se rientrano tra i benefit aziendali
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate circa il rimborso delle spese per l’acquisto di computer, tablet e strumenti informatici necessari alla Dad, parte dal presupposto dei un piano di welfare aziendale dell’impresa istante che riconosce a dei propri dipendenti un credito welfare da utilizzare per rimborsare le spese sostenute da questi ultimi per favorire la didattica a distanza dei propri familiari. L’impresa richiedente, inoltre, ritiene che sull’importo del credito welfare per tale finalità non sia tenuta a operare la ritenuta Irpef in quanto il voucher non concorrerebbe alla formazione del reddito di lavoro del dipendente. Inoltre, le spese sostenute hanno come finalità quelle dell’educazione e dell’istruzione dei propri familiari.
La finalità educativa e di istruzione delle spese necessarie alla Dad
Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate parte dalla finalità delle spese sostenute per comprare computer, tablet e strumenti informatici necessari alla Dad. Infatti, l’Agenzia chiarisce che, ai sensi della lettera f), del comma 2, dell’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente “l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100, ovvero per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”.
Quali spese di istruzione e di educazione non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente?
L’Agenzia delle entrate, inoltre, prevede alla lettera f) bis dello stesso articolo, che rientrano tra le spese che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore alle dipendenze anche “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
Lo stesso articolo, alla leggera f) bis, conferma che il datore di lavoro ha la possibilità di erogare i servizi di istruzione e di educazione direttamente ovvero mediante terzi. E questa possibilità può manifestarsi anche mediante la cessione di somme di denaro per rimborsare le spese purché si attesti l’avvenuto acquisto e le relative finalità mediante idonea documentazione.