Come si ottiene la detrazione fiscale dal sisma bonus ordinario e dal superbonus 110% mediante la compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi? È importante la giusta collocazione nel modello e la presentazione delle varie asseverazioni che attestino la riduzione del rischio sismico e la congruità dei costi sostenute. Inoltre, è necessario sottolineare che l’agevolazione può essere goduta in vari modi:
- come sisma bonus ordinario;
- detrazione del 110% mediante superbonus;
- in abbinamento al bonus facciate su spese effettuate chiaramente differenti;
- superbonus 110% esteso agli interventi sulla facciata in completamento dei lavori di riduzioni del rischio sismico.
Sisma bonus, dove si colloca nel modello 730?
La collocazione del sisma bonus nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è ai righi E 41, E 42 ed E 43. Tale detrazione fiscale vale anche per le seguenti tipologie di lavori:
- lavori di riduzione del rischio sismico effettuati anche sulle facciate;
- superbonus 110% sisma e bonus facciate con differente contabilizzazione delle relative spese e nel rispetto delle regole di detrazioni secondo quanto prevede la risposta all’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 538 del 2020;
- applicazione del bonus facciate in relazione al super sisma bonus 110% purché i lavori alla facciata completino quelli di riduzione del rischio sismico.
Superbonus 110% riduzione rischio sismico e bonus facciate, come si applica la detrazione?
Dunque, il super sisma bonus con detrazione fiscale del 110% e tetto di spesa fissato a 96 mila euro, si applica anche ai costi sostenuti rientranti negli interventi edilizi occorrenti per completare la ristrutturazione. In questo ambito rientrano anche gli interventi effettuati sulle facciate degli edifici. Nel caso in cui le due tipologie di interventi (super sisma bonus 110% e lavori sulla facciata) risultino indipendenti e non di completamento, il bonus facciate si applica con detrazione fiscale del 90% per le spese sostenute nell’anno di imposta 2021 (60% per i lavori a decorrere dal 1° gennaio 2022). In tal caso le spese risultano autonome l’una rispetto all’altra e seguono una contabilità differente.
Bonus sisma, quali sono le asseverazioni necessarie?
In merito alle asseverazioni occorrenti per i lavori rientranti nel bonus sisma, sono due in particolare i documenti da disporre. Il primo è l’asseverazione tecnica dei lavori; il secondo è l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute per l’intervento stesso. Nel primo caso, l’asseverazione tecnica dei lavori consiste nella presentazione di un primo documento, l’allegato B, e di un secondo documento. Quest’ultimo riguarda la riduzione tecnica del rischio sismico. Tale documento è previsto dal decreto del ministero delle Infrastrutture numero 58 del 17 febbraio 2017. Il provvedimento è stato modificato dal decreto ministeriale numero 329 del 6 agosto 2020.
Asseverazioni sismabonus ordinario e superbonus 110% per i lavori di riduzioni rischio sismico: quali sono?
Le stesse asseverazioni tecniche devono essere effettuate anche per il sismabonus ordinario, che non permette la detrazione del 110% come per il superbonus. Per quest’ultimo, tuttavia, la riduzione del rischio sismico non deve essere di 1 o di 2 classi come invece richiesto al sisma bonus ordinario secondo la spiegazione fornita dall’Agenzia delle entrate nella circolare 24/E del 2020. La certificazione di riduzione del rischio sismico è già contenuta nell’allegato B relativa all’Attestazione preventiva del progettista; nell’allegato B 1, relativo al direttore degli interventi; e nell’allegato B 2, quello del collaudatore statico.
Asseverazione di congruità dei costi del bonus sisma: come si procede?
In merito alla seconda asseverazione, quella di congruità delle spese sostenuti agli interventi rientranti nel bonus sisma e superbonus 110%, è necessario rifarsi al decreto del ministero dei trasporti numero 28 del 2017. La certificazione di congruità delle spese è esclusa solo per il sisma bonus acquisti. L’asseverazione di congruità dei costi sostenuti si trova già nell’allegato 1 relativo allo stato di avanzamento dei lavori (Sal); nell’allegato B, ovvero sull’attestazione preventiva del progettista; e nell’allegato B 1 del direttore degli interventi.
Quali asseverazioni dei lavori del superbonus e bonus sisma devono essere inviate all’Enea?
Le uniche asseverazioni tecniche di riduzione del rischio sismico e di congruità dei costi sostenuti che vanno inviati all’Enea riguardano i lavori di efficientamento energetico con detrazione fiscale del 110%. Maggiori informazioni sono disponibili nella guida realizzata dall’Agenzia delle entrate sul 110% del 24 luglio 2020. Per gli altri interventi sopra trattati, non va inoltrata copia delle asseverazioni all’Enea. È invece previsto che le asseverazioni siano presentate allo Sportello unico per l’Edilizia (Sue) di competenza territoriale. Lo stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 all’articolo 5. Maggiori dettagli sono disponibili nel decreto dell’Agenzia delle entrate numero 35873 dello scorso mese di febbraio.