L’Agenzia delle Entrate fa il punto sul Superbonus 110% riordinando la materia con la circolare 23/E del 23 giugno 2022. Ecco il contenuto.
La stratificazione normativa rende necessaria una circolare ricognitiva AdE
Il Superbonus 110% è stato introdotto con il decreto legge 34 del 2020. Prevede la possibilità di eseguire lavori per l’efficientamento energetico che consentano il recupero di almeno due classi energetiche (lavori trainanti) e altri lavori definiti trainati come l’eliminazione delle barriere architettoniche e la sostituzione degli infissi, beneficiando di un ritorno economico che può arrivare al 110%.
Nel tempo le norme relative al Superbonus 110% si sono stratificate perché ci si è accorti che la disciplina era leggermente carente e dava luogo a numerose truffe ai danni dello Stato. Si è però arrivati a un punto tale di stratificazione che è divenuto decisamente difficile riuscire a gestire il flusso normativo anche da parte di professionisti implicati nelle varie procedure (geometri, architetti, ingegneri, intermediari finanziari, consulenti…). Proprio per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha pensato di emanare una circolare AdE ricognitiva della misura, si tratta della 23/E del 23 giugno 2022.
La circolare, in 134 pagine, tratta gli argomenti principali legati al superbonus, può essere considerata riepilogativa e deve essere il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono approcciare a questo mondo, tra cui le imprese e i professionisti.
Chi può usufruire del Superbonus 110%?
La prima parte della circolare mira a determinare chi può fruire del superbonus e su quali edifici è possibile ottenere le agevolazioni. In particolare possono ottenere il Superbonus 110%:
- proprietari per immobili non utilizzati per attività di impresa, esercizio di arti e professioni;
- istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative di abitazioni a proprietà indivisa;
- Onlus e associazioni no profit;
- associazioni e società sportive dilettantistiche;
- comunità energetiche rinnovabili;
- amministrazioni dello stato ed enti pubblici territoriali.
Gli immobili che non possono ottenere il Superbonus 110% sono quelli appartenenti alle categorie:
- A/1 ( abitazione di tipo signorile);
- A/8 ( abitazione tipo villa);
- A/9 ( palazzi e castelli di particolare pregio).
Sono escluse inoltre le pertinenze per queste categorie di immobili.
Limiti temporali: ricognizione nella circolare AdE
Uno dei maggiori pregi della circolare 23/E è quello di sintetizzare nuovamente i limiti temporali che caratterizzano il Superbonus 110%. Le scadenze sono:
30 giugno 2022: termine previsto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte nel registro e per i soli lavori destinati a immobili o parti di immobili utilizzati come spogliatoi;
30 settembre 2022: interventi su unità immobiliari appartenenti a persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. L’agevolazione è estensibile alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 condizione che alla data del 30 settembre siano stati completati il 30% dei lavori. Nel computo del 30% possono essere compresi anche lavori non agevolabili.
30 giugno 2023: è il termine previsto per gli IACP ( Istituti Autonomi Case Popolari) e soggetti assimilabili per gli interventi di risparmio energetico e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ma solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
31 dicembre 2025: in questo caso è necessario distinguere tra vari soggetti e tipologie di lavoro, infatti questa scadenza si applica a:
- a) Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale;
- b) persone fisiche, ma per interventi su edifici composti da almeno 2 e fino a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In questo caso cambia però la misura infatti il bonus al 110% viene riconosciuto solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; scende poi al 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; si riduce al 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
- c) condomini con le stesse riduzioni viste in precedenza.
Soggetto che beneficia dei lavori trainanti può essere diverso da quello che beneficia dei lavori trainati
Tra le novità da sottolineare, in realtà si tratta di un chiarimento arrivato dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’appuntamento con il telefisco, vi è la possibilità che non coincidano i soggetti beneficiari delle agevolazioni per i lavori trainanti e i lavori trainati. Può sembrare un’ipotesi strana, ma in realtà non è così, ad esempio in caso di immobile diviso in più unità immobiliari può capitare che un soggetto decida di accollarsi i lavori trainanti (rifacimento del tetto e/o cappotto termico) e che a sfruttare le agevolazioni per i lavori trainati siano altri soggetti comunque rientranti tra i beneficiari.
Ad esempio, due fratelli titolari in comproprietà di un immobile, possono ottenere in modo disgiunto le agevolazioni, uno può decidere di accollarsi i lavori trainanti, mentre il secondo fratello può beneficiare delle agevolazioni per i lavori trainati, come il cambio degli infissi. Sono però previste delle condizioni, cioè le spese per i lavori trainati devono essere sostenute tra l’inizio e la fine dei lavori trainanti. Il principio a base di questa “agevolazione” è che l’obiettivo finale è raggiungere l’efficientamento energetico dell’immobile nel complesso, non rileva quindi che tra colui che sostiene i lavori trainati e i lavori trainanti ci sia differenza.
Circolare AdE: chiarimenti sulle asseverazioni per efficientamento energetico e adeguamento antisismico
Nella guida viene inoltre ribadita l’importanza delle asseverazioni necessarie sia per i lavori trainanti, sia per i lavori che rientrano tra l’adeguamento antisismico. Di conseguenza al fine di potersi avvalere della detrazione oppure esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute in relazione alle spese agevolate, inoltre devono asseverare il recupero delle due classi energetiche. In caso di interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo, secondo le rispettive competenze e tutti regolarmente iscritti agli ordini e collegi di appartenenza, devono asseverare la riduzione del rischio sismico in seguito agli interventi effettuati e la congruità delle spese sostenute. Ricordiamo che le spese sostenute per tali consulenze possono comunque essere fatte rientrare nelle spese agevolabili.
Il General Contractor
L’ultima parte della circolare è dedicata al General Contractor, cioè il contraente generale che nellla maggior parte dei casi si identifica con imprese e professionisti che su incarico del committente gestiscono i rapporti con i caf, con le imprese con i consulenti che rilasciano le asseverazioni e chiunque in genere collabora per lo svolgimento delle varie pratiche del Superbonus 110%.
Per conoscere tutti i dettagli e tutte le norme puoi trocvare la circolare 23/E dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno QUI