I Pignoramenti 2022 portano nuove regole per la forma e il cambiamento del foto competente, tutto quello che c’è da sapere.
Pignoramenti 2022, cambia la forma e il foro competente
Dal 22 giugno arrivano nuove regole per la forma del pignoramento e il cambiamento del foro competente per l’esecuzione forzata se il debitore è una pubblica amministrazione. Le regole riguardano soprattutto il pignoramento presso terzi. Questo perché il 24 dicembre 2021 è entrata in vigore la legge n.206/2021. La legge contiene la “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
Il nuovo articolo 543 c.p.c. impone l’obbligo al creditore di notificare al debitore e al terzo l’avviso dell’iscrizione a ruolo e di depositare poi l’atto notificato nel fascicolo dell’esecuzione entro l’udienza di comparizione, come indicata nell’atto. Dunque sia il terzo che il debitore devono essere messi al corrente del numero di iscrizione della procedura. Entrambi gli adempimenti diventano fondamentali per l’efficacia stessa del pignoramento.
La forma da rispettare
Il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore verso terzi deve contenere dei punti fondamentali:
- l’indicazione del creditore per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;
- l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
- l’indicazione delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
- la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente;
- l’invito al terzo a comunicare al creditore procedente la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. entro 10 giorni tramite raccomandata o posta elettronica certificata;
- avvertimento al terzo che in difetto di comunicazione dovrà rendere la dichiarazione comparendo in un’apposita udienza e che se non compare o, pur comparendo, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso delle cose di appartenenza del debitore si considereranno non contestati, ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore;
- l’ingiunzione (fatta dall’ufficiale giudiziario) al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni oggetto di espropriazione e i relativi frutti;
- l’invito (rivolto sempre dall’ufficiale giudiziario) al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio
Gli avvertimenti al debitore
Altri punti che rendono efficace il procedimento di pignoramento sono:
- l’avvertimento (dell’ufficiale giudiziario) al debitore che, ai sensi dell’art. 495 c.p.c. può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese sempre che, a pena di inammissibilità, depositi in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c;
- l’ulteriore avvertimento (dell’ufficiale giudiziario) al debitore che, a norma del secondo comma, terzo periodo dell’art. 615 c.p.c., l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non averla potuta proporre tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Pignoramenti 2022, il foro competente
Altra novità riguarda il foto competente, nel caso in cui il debitore sia una pubblica amministrazione. L’articolo 26 bis, comma 1 del c.p.c. prevede infatti che dal 22 giugno sarà competente per l’esecuzione forzata “il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura di stato ne cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”. In altra a parole viene a cessare la competenza del giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimore o la residenza.