Arriva l’ok al nuovo decreto legge “Semplificazioni fiscali” e alle novità in esso contenute con l’approvazione avvenuta la scorsa settimana in Consiglio dei ministri. L’Iva agevolata al 10% viene estesa ai settori sanitari e sulle prestazioni mediche e di ricovero. Il provvedimento, tuttavia, contiene altre misure relative all’esterometro, ai modelli Intrastat e alle fatture elettroniche.
Decreto ‘Semplificazioni fiscali’, quali sono le misure previste?
All’interno del decreto “Semplificazioni fiscali” sono contenute varie misure fiscali. Eccole nel dettaglio:
- estensione dell’aliquota Iva agevolata del 10% sulle prestazioni aventi a oggetto il ricovero e le cure offerte dai soggetti convenzionati e non convenzionati;
- esenzione Iva sulle prestazioni sanitarie offerte dalle case di cura non convenzionate che vengono addebitate ai pazienti;
- per l’esterometro, l’esclusione degli acquisti extraterritoriali fino a 5 mila euro;
- passa dal 16 al 30 settembre la scadenza per presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
- si incrementa da 250 euro a 5 mila euro il tetto entro il quale si può differire il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ai tre mesi successivi (solo a partire dal 2023);
- proroga a tutto il 2026 dell’inversione contabile su personal computer, tablet, telefoni, gas, energia, microprocessori e certificati verdi.
Iva, con il decreto ‘Semplificazione’ arriva l’estensione dell’esenzione: ecco per chi
Con il decreto “Semplificazioni” arriva l’estensione dell’esenzione dell’Iva. Il provvedimento va dunque a integrare l’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. In particolare, l’ampliamento dell’esenzione spetta anche alle prestazioni sanitarie di ricovero o di cura, effettuate pure dai professionisti. In particolare, l’esenzione spetterà anche alle:
- prestazioni rese dai professionisti sanitari (odontoiatri, medici e infermieri);
- le prestazioni di cura e di ricovero, compreso il vitto e la somministrazione di farmaci. Tali prestazioni devono essere rese da cliniche o case di cura convenzionate;
- per le prestazioni rese dalle case di cura non convenzionate, che spesso si servono di professionisti terzi, il decreto allarga il regime di esenzione fiscale come se il servizio fosse reso dalle case di cura direttamente al paziente. Il limite all’esenzione è costituito dall’importo che la casa di cura deve al professionista terzo.
Caso di esenzione di paziente che ottiene prestazioni presso una casa di cura
Ad esempio, se una casa di cura riceve la parcella del professionista terzo di 15 mila euro per un intervento e il professionista richiede al paziente 25 mila euro quale prezzo totale della prestazione, si procederà nel seguente modo:
- il professionista fatturerà 15 mila euro in regime di esenzione;
- lo stesso fatturerà 10 mila euro in regime di imponibilità della prestazione.
Estensione dell’Iva al 10%, per quali settori?
Il provvedimento allarga anche l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% al settore sanitario. Infatti, l’aliquota Iva agevolata si applicherà per:
- le prestazioni di maggior confort alberghiero e alberghiere verso persone che sono ricoverate nelle strutture sanitarie convenzionate. Si tratta di un allargamento rispetto alle esenzioni previste ai commi 18 e 19 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972;
- l’alloggio a persone che accompagnano i pazienti ricoverati presso strutture di cura, sia convenzionate che non convenzionate, con applicazione di aliquota ridotta al 10%.
Nel caso di ricovero di pazienti in strutture sanitarie non convenzionate, l’aliquota Iva rimane quella ordinaria.