Come beneficiare della detrazione fiscale fino al 110% per l’eliminazione delle barriere architettoniche? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sugli interventi che prevedono la detrazione fiscale sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Deve considerarsi che, da giugno del 2021, a tal fine si può utilizzare anche il sisma bonus. Il beneficio fiscale, dunque, va verificato in presenza di superbonus 110% o nei limiti del bonus casa e sisma o, infine, come interventi trainanti.
Detrazione fiscale spese per eliminare barriere architettoniche: dove vanno collocate nel modello 730?
Nel modello 730 di dichiarazione dei redditi le spese per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche vanno collocate nella colonna 2 dei righi E 41, E 42 ed E 43. È necessario utilizzare il codice “20”. L’agevolazione fiscale del 110% si può ottenere per i lavori eseguiti a partire dal 1° gennaio 2021 congiuntamente ad almeno un lavoro trainante dell’ecobonus. In tal caso, dunque, rientrano nella detrazione fiscale del super ecobonus pari al 110%. In particolare, il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) fa riferimento, alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 16 bis, ai lavori per abbattimento le barriere architettoniche nei quali rientrano anche montacarichi e ascensori e alla realizzazione di qualsiasi strumento, anche di robotica e di tecnologia avanzata, che permetta la mobilità esterna ed interna alle abitazioni alle persone portatrici di handicap. Queste ultime sono definite, in base alla situazione di gravità, dal comma 3, dell’articolo 3, della legge numero 104 del 1992.
Super bonus 110% su interventi di eliminazione delle barriere architettoniche: a quali condizioni?
Peraltro, per i lavori a decorrere dal 1° giugno del 2021, si può utilizzare il superbonus con detrazione fiscale del 110% anche per gli interventi congiunti con il super sisma bonus 110%. L’operazione è possibile anche nel caso del sisma bonus acquisti. L’allargamento dei lavori di rimozione delle barriere architettoniche al perimetro del superbonus 110% opera anche a favore di persone ultrasessantacinquenni. Non vi è, come nel caso della detrazione ordinaria del 50% dell’abbattimento delle barriere architettoniche, alcuna limitazione dei contribuenti all’accesso del superbonus 110%. Le stesse limitazioni non persistono nemmeno in assenza di un inquilino o di un condomino con disabilità.
Limiti di spesa per gli interventi di superbonus 110% per l’eliminazione delle barriere architettoniche
I tetti di spesa del superbonus per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche trainati dal superbonus, sono uguali a quelli previsti per i lavori del bonus ristrutturazione. Questi ultimi sono disciplinati dall’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Concorrono al tetto di spesa anche eventuali costi sostenuti per svolgere lavori antisismici, sia nel bonus ordinario che nel super sisma bonus. Il contribuente può aver fatto svolgere i lavori anche gli anni prima, a meno che non si tratti di lavori autonomi. Ossia di interventi che non costituiscano il mero proseguimento di interventi precedenti. L’ammissione alla detrazione di questi lavori è suscettibile di verifica dei costi ammissibili nei limiti fissati annualmente.
Abbattimento delle barriere architettoniche, limite di spesa se trainato dal super ecobonus
Quindi, i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche trainati dal super ecobonus hanno il tetto di spesa:
- di 96 mila euro maggiorato dei tetti di spesa previsti per ognuno degli interventi rientranti nei lavori trainanti eco;
- di soli 96 mila euro nel caso in cui l’abbattimento delle barriere architettoniche è trainato dal super sisma bonus. Tale limite sussiste anche nel caso di interventi antisismici.
Tetti di spessa di 96 mila euro di parti comuni di un edificio e singoli unità abitative
Il tetto di spesa di 96 mila euro sussiste anche per le unità abitative e per le relative pertinenza, anche se l’accatastamento sia avvenuto separatamente. I riferimenti normativi si ritrovano nelle circolari dell’Agenzia delle entrate:
- numero 121 del 19988, paragrafo 2.6;
- numero 7/E del 2018 da pagina 221.
La detrazione fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche deve essere goduta autonomamente dai proprietari delle unità abitative di un edificio per le parti comuni. Lo stesso vale anche per il solo proprietario dell’intero immobile (fino a quattro unità abitative).
Quando la detrazione fiscale per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche prevede il tetto di 192 mila euro di spesa?
Il tetto di spesa per la detrazione fiscale inerente i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche può salire fino a 192 mila euro nel caso in cui:
- si tratti di interventi nelle parti comuni di un edificio e sulle singole unità immobiliari;
- 96 mila euro è il tetto per gli interventi interessanti le parti comuni dell’edificio;
- ulteriori 96 mila euro è il tetto per i lavori interessanti la singola unità immobiliare.
Dunque, se in un condominio viene installato un montacarichi e un contribuente fa degli interventi anche all’interno della propria unità immobiliare di abbattimento delle barriere architettoniche, il superbonus è goduto nei due tetti di spesa di 96 mila euro:
- per gli interventi delle parti comuni del condominio per la porzione di detrazione fiscale di spettanza di ciascun proprietario di unità abitative;
- sui lavori interessanti la propria unità abitativa.
Interventi trainanti del superbonus 110% per l’abbattimento delle barriere architettoniche: quali detrazioni fiscali?
Da ultimo, la detrazione fiscale per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche spettano nella percentuale del 110% anche per i lavori trainati al 110%. Gli interventi trainanti del super ecobonus sono quelli previsti:
- dai codici della sezione IV da 30 a 33;
- spese nel super sisma bonus sostenute dal 1° giugno 2021 per i codici 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche su edifici protetti da regolamenti urbanistici, edilizi e ambientali
Cosa avviene per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche su edifici protetti da vincoli culturali e del paesaggio, o da regolamenti urbanistici, ambientali o edilizi? In tal caso la detrazione fiscale del superbonus 110% si applica anche se i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche non rientrano tra i lavori trainanti del super ecobonus. Tuttavia, per l’ammissibilità di tali lavori è necessario rispettare:
- i requisiti tecnici elencati dal decreto del 6 agosto 2020 del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise);
- gli aumenti delle classi energetiche di cui il comma 2 dell’articolo 119 del Dl numero 34 del 2020.