Il decreto Semplificazioni è stato pubblicato il 21 giugno 2022 sulla Gazzetta Ufficiale, prevede numerose novità come la proroga di diverse scadenze fiscali, ma non solo, infatti tra le novità introdotte vi è la cancellazione di vidimazione dei repertori. Ecco di cosa si tratta.
Cos’è l’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori?
L’articolo 1 del decreto Semplificazioni prevede la cancellazione dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori. Tale obbligo è previsto nell’articolo 68 del Dpr 131 del 1986. L’articolo in oggetto prevede che alcuni professionisti come notai, ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali, gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari, debbano provvedere entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare alla vidimazione dei repertori, cioè i registri in cui sono indicati gli atti compiuti e che sono soggetti a registrazione.
Tali registri, in base alla norma in oggetto, dovevano essere vidimati presso l’Ufficio del Registro territorialmente competente. L’ufficio procedeva alla vidimazione in seguito a controllo della regolare tenuta del registro/repertorio. Tra i controlli da eseguire vi era quello relativo alla corrispondenza tra estremi di registrazione ivi annotati e le risultanze dei registri di formalità.
Il timbro di vidimazione doveva essere apposto dopo l’ultima annotazione, in modo da iniziare il successivo controllo proprio da tale timbro. Nella vidimazione dei repertori doveva essere indicata la data di presentazione del registro e il numero degli atti iscritti. Il repertorio doveva essere presentato anche se nel quadrimestre non vi era stata alcuna annotazione. In questo caso doveva essere indicato che nell’arco temporale oggetto di controllo non vi era stata alcuna iscrizione. L’Ufficio del registro non poteva trattenere il registro per oltre 3 giorni non festivi successivi alla presentazione.
Cade l’obbligo di vidimazione dei repertori
Con l’entrata in vigore dell’articolo 1 del decreto Semplificazioni viene meno tale obbligo. Questo non vuol dire che i soggetti prima obbligati alla presentazione siano esonerati dalla tenuta dei repertori, infatti la norma prevede che possano essere eseguiti controlli a campione sulla corretta tenuta di tali registri. I controlli a campione prevedono che l’Ufficio di Registro inoltri la richiesta al soggetto rogante, questo entro 30 giorni deve trasmettere i registri per la vidimazione. L’ufficio provvede quindi ai controlli sulla regolare tenuta dei repertori.
L’articolo 73 del Dpr 131 del 1986 prevedeva l’applicazione di una sanzione per i soggetti tenuti alla presentazione dei repertori per la vidimazione che non vi facessero fronte. Ora tale sanzione viene applicata esclusivamente ai soggetti che in seguito alla richiesta di trasmissione degli atti inoltrata dall’Ufficio del Registro dovessero risultare inadempienti. La sanzione è invariata, da 1.032,91 euro a 5.164,57 euro.
Per conoscere le proroghe delle scadenze fiscali, leggi l’articolo: Nuove scadenze fiscali nel decreto Semplificazioni. Ecco le novità