Perché le imprese dovrebbero scegliere di stipulare solo rapporti di credito assistito da prelazione? Scopriamolo insieme
Credito assitito da prelazione: perché è importante per le imprese?
Le attività imprenditoriali sono caratterizzate dalla presenza di fornitori che generalmente mettono a disposizione materie prime, beni e servizi e da clienti che, invece, comprano i servizi e i beni. A loro volta tali beni sono oggetto di trasformazione per poi arrivare all’utente finale. Si tratta di una sorta di catena che qui abbiamo estremamente semplificato. Nella maggior parte dei casi i fornitori non ricevono immediatamente i pagamenti, li ricevono posticipati. Sono però molti a temere gli effetti della crisi economica o semplicemente temere un eventuale fallimento del proprio debitore, o manovre truffaldine, e non manca chi ha perso centinaia di migliaia di euro proprio a causa delle difficoltà economiche affrontate dai propri clienti che non riescono a loro volta a far fronte agli impegni economici. Cosa succede in tali casi?
Spesso si riesce a recuperare qualcosa in seguito a lunghe procedure di esecuzione forzata/ fallimento, ma in concorrenza con altri creditori. Ciò che molti non sanno è che i creditori di un determinato assetto imprenditoriale, in forma di impresa, società di persone, società di capitali, cooperativa e forme varie che può prendere un’attività economica, non sono tutti uguali perché ci sono quelli assistiti da prelazione.
Meglio dire fin da subito che il credito con prelazione non è molto comune nel mondo dell’impresa perché richiede determinate forme, può mettere in imbarazzo il debitore a cui si chiede, che potrebbe preferire rivolgersi ad altri fornitori, perdendo così un cliente. Nonostante ciò, i creditori con prelazione/privilegio esistono. A questo punto è bene chiarire: come si diventa creditoreassistito da causa di prelazione?
I creditori delle imprese, ma non solo, possono essere distinti in due categorie: i creditori chirografari e i creditori privilegiati, o assistiti da privilegio e creditori assistiti da causa di prelazione.
Le norme del codice civile da tenere in considerazione
Le norme da tenere in considerazione sono prevalentemente presenti nel codice civile che, all’articolo 2740, stabilisce: Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
Segue l’articolo 2741 il quale espone un principio importante, cioè il principio di uguaglianza tra debitori: I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause di prelazione.
Cause di prelazione: privilegio, pegno e ipoteca nel codice civile
Siamo quindi giunti al nodo principale: il creditore assistito da prelazione può rifarsi in via principale rispetto ai creditori generalmente definiti chirografari. In caso di esecuzione forzata sui beni del debitore dovrà avere soddisfazione prima il creditore assistito da causa di prelazione e in seguito gli altri, cioè i chirografari, che potrebbero a quel punto trovare un patrimonio incapiente.
L’articolo 2741 parla di 3 tipologie di causa di prelazione, le più conosciute sono pegno ed ipoteca, queste due forme cadono su beni mobili e immobili determinati, ad esempio la banca che iscrive l’ipoteca sull’immobile, oppure un creditore che inserisce nel contratto il pegno dei gioielli del debitore oppure di macchinari utilizzati all’interno dell’impresa.
Il privilegio è meno conosciuto, ma molto importante, infatti cade anche esso su beni mobili e immobili del debitore, ma si tratta di una garanzia riconosciuta dalla legge a determinati soggetti. Il privilegio può essere generale se ricade indistintamente sui beni del debitore, mentre è speciale se vi è un legame tra il bene e il soggetto creditore, ad esempio i beni in custodia.
Il primo privilegio o meglio il più conosciuto è il credito alimentare riconosciuto a determinati soggetti, possono essere i genitori, i figli. Non mancano però altre forme. Ad esempio nel caso di vendita di macchinario, il privilegio viene riconosciuto per legge in favore del venditore per le somme non corrisposte relative all’acquisto dello stesso bene. Quindi il fornitore che vende una macchina all’impresa X, nel caso in cui l’impresa stessa non dovesse pagare, potrà rivalersi su tale bene. In caso di deposito, il soggetto che deve ricevere i canoni per la locazione dei locali del deposito e la custodia del beni stessi, può rivalersi sui beni oggetto di deposito nel caso in cui il proprietario non dovesse pagare i canoni spettanti.
Cosa succede però se su un bene ci sono più cause di prelazione?
Si tratta di un caso molto frequente e proprio per questo il legislatore ha previsto una sorta di piramide o graduation e la stessa si trova nell’articolo 2777 del codice civile.
I primi a trovare soddisfazione sono i crediti per le spese di giustizia che prevalgono quindi su tutti gli altri. I crediti di giustizia sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio e ipotecario.
Seguono i crediti previsti dall’articolo 2751 bis del codice civile , all’interno di questo articolo troviamo però un’altra scaletta. Eccola:
i crediti sono così disposti in ordine di preferenza:
- le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma, tra cui anche le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro e i crediti previdenziali e assicurativi e crediti per il risarcimento dei danni ai lavoratori per licenziamento nullo, annullabile o inefficace;
- I compensi ai professionisti;
- le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia;
- i crediti del coltivatore diretto;
- i rapporti di credito delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti;
- i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo.
Per quanto riguarda i beni mobili, il pegno è preferito al privilegio previsto dall’articolo 2751 bis del codice civile, tranne nel caso delle spese di giustizia che, come detto, prevalgono su tutto, mentre tra ipoteca e privilegio, prevale il privilegio sempre. Questo implica che se io, creditore X godo di un’ipoteca sull’immobile di Y, su questo stesso immobile dovranno trovare soddisfazione prima i soggetti visti nell’articolo 2751 bis e solo successivamente io creditore X.
Tutti coloro che hanno un credito non assistito da queste tipologie di cause di prelazione sono definiti creditori chirografari e trovano soddisfazione dei loro diritti solo dopo tutti costoro.