Ancora un anno di indennità di disoccupazione Covid in deroga per i lavoratori del settore agricolo. La conferma è arrivata dall’Inps che ha emesso la circolare numero 60 del 2022 su parere del ministero del Lavoro. La circolare riguarda:
- l’indennità di disoccupazione agricola alla quale ha diritto il lavoratore agricolo per l’anno 2021;
- la valorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga corrisposti nello scorso anno ai lavoratori del settore agricolo in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid.
L’indennità di disoccupazione in deroga andrà a vantaggio dei lavoratori agricoli con contratto a termine e a quelli con contratto a tempo indeterminato.
Indennità agricola in deroga, chi può prenderla?
Analogamente a quanto già previsto per l’indennità del 2020, pure per accedere all’indennità di disoccupazione agricola del 2021 la circolare specifica che gli operai agricoli con contratto a tempo determinato debbano risultare effettivamente iscritti negli appositi elenchi riferiti al 2021 per almeno 1 giorno. Gli operai agricoli con contratto alle dipendenze a tempo indeterminato, assunti o licenziati nello scorso anno, pur non beneficiando di trattamenti di integrazione del salario in deroga, rientrano rientrano tra i fruitori dell’indennità di disoccupazione in deroga purché abbiano prestato almeno 1 giorno di lavoro effettivo nel corso del 2021.
Cosa avviene per i lavoratori agricoli che abbiano due lavori?
I lavoratori che abbiano due o più contratti di lavoro, dei quali uno agricolo, beneficiano dell’indennità di disoccupazione in deroga sia per il lavoro svolto in agricoltura che per quello svolto nel settore differente. Per il calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola del 2021, si considerano solo i periodi di cassa integrazione richiesti da aziende agricole e fruiti nel corso dell’anno 2021 per effetto della sospensione oppure della diminuzione dell’orario di lavoro agricolo.
Indennità di disoccupazione Covid per i lavoratori agricoli assunti a tempo determinato
Per gli operai agricoli assunti con contratto a tempo determinato, i requisiti per la disoccupazione sono i seguenti:
- l’iscrizione per almeno 1 giorno negli elenchi del 2021;
- la fruizione della cassa integrazione salariale in deroga per Covid nel corso dell’anno 2021.
Per la disoccupazione in deroga, ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per l’anno 2021, i trattamenti di integrazione del salario in deroga fruiti per l’emergenza sanitaria sono utili esclusivamente per i periodi nei quali siano stati corrisposti entro la scadenza del 31 dicembre 2021.
Indennità di disoccupazione Covid per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato
Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, è richiesta l’iscrizione per almeno 1 giorno negli appositi elenchi dell’anno 2021. Inoltre è richiesta la fruizione della cassa integrazione salariale (Cisoa) per l’emergenza sanitaria nel corso del 2021. Per la disoccupazione in deroga, il calcolo dell’indennità agricola del 2021 comprende i trattamenti di integrazione salariale corrisposti per l’emergenza sanitaria per i periodi che sono stati effettivamente fruiti entro la scadenza del 31 dicembre 2021.
Disoccupazione agricola: il requisito contributivo per l’accesso
I requisiti contributivi per l’accesso alla disoccupazione agricola fanno capo all’articolo 22 del decreto legge numero 18 del 2020. In particolare, per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza del 2021, gli operai agricoli con contratto a tempo determinato saranno equiparati a lavoro ai fini del calcolo del requisito contributivo richiesto per accedere alla prestazione. Lo stesso avviene per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Si fa dunque riferimento ai periodi di Cisoa che sono stati fruiti nel corso dello scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria.
Calcolo dell’indennità di disoccupazione, quanto spetta ai lavoratori agricoli?
I lavoratori ricevono l’indennità di disoccupazione agricola per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel corso dell’anno di competenza, entro i 365 giorni. Al numero dei giorni deve essere applicato il parametro annuo di riferimento detraendo i periodi di lavoro:
- agricolo;
- non agricolo;
- alle dipendenze;
- autonomo;
- le giornate già indennizzate mediante altri istituti, come malattie, infortuni e cassa integrazione;
- le giornate non indennizzabili.
Qual è la retribuzione di riferimento per l’indennità di disoccupazione degli agricoli?
La retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione dei lavoratori agricoli, l’Inps utilizza l’importo giornaliero percepito per i trattamenti di cassa integrazione salariale. La retribuzione di riferimento si calcola mediante la media fra la retribuzione corrispondente ai giorni di effettivo lavoro e la retribuzione fruita a titolo di cassa integrazione salariale. In particolare per:
- gli Otd (lavoratori agricoli con contratto a termine), l’indennità di disoccupazione corrisponde al 40 per cento della retribuzione di riferimento detratta del 9% a titolo del contributo di solidarietà. L’indennità è corrisposta fino a un massimo di cinque mesi (150 giorni);
- gli operai con contratto a tempo indeterminato (Oti) percepiscono un’indennità corrispondente al 30 per cento della retribuzione effettiva. Per questi lavoratori non vengono applicate delle trattenute.