Con le ultime novità sul superbonus 110%, a essere tagliate fuori dai lavori sono le piccole e medie imprese. La certificazione Soa, obbligatoria per gli interventi a partire dal 1° gennaio 2023, rappresenta un percorso a ostacoli nel quale le imprese più piccole, costituenti il 90% del tessuto operante nel settore edile. Molte delle imprese rischiano, dunque, l’esclusione dal superbonus 110% e dagli altri interventi dei bonus edilizi se non sono qualificate. Le novità sono contenute nel decreto legge numero 21 del 2022, il cosiddetto decreto “Ucraina bis”. Il provvedimento è stato convertito nella legge numero 51 del 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 117 dello scorso 20 maggio.
Superbonus 110% e bonus edilizi: che cos’è la certificazione Soa facoltativa dal 1° luglio 2022?
Le novità più importanti in tema di superbonus 110% del decreto legge riguardano le certificazioni che le imprese operanti nell’edilizia dovranno possedere per portare avanti interventi rientranti nel superbonus 110% o negli altri bonus edilizi. La Soa viene rilasciata da organismi di certificazione che valutano sia i requisiti economici e organizzativi, che quelli tecnici. Attualmente, la certificazione Soa viene richiesta per le opere pubbliche di importo a partire dai 150 mila euro. Nel perimetro del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi, il decreto legge prevede la scelta facoltativa della certificazione per le imprese che svolgono i relativi lavori a partire dal 1° luglio prossimo, con obbligo di certificazione a decorrere dal nuovo anno.
Certificazione Soa per i lavori di superbonus 110%: quali sono gli obblighi?
In particolare, dal 1° gennaio 2023 le imprese dovranno dimostrare di avere per lo meno provveduto a presentare domanda. L’istanza si presenta agli enti certificatori della Soa. La qualifica prevede la richiesta tra le 48 categorie presenti, 13 per i lavori generali e 35 per gli interventi specialistici. Tuttavia, dal punto di vista delle qualifiche da ottenere, bisognerà attendere le interpretazioni sui lavori che si possono compiere. Ad esempio, la qualifica generale OG 1, relativa alle opere generali per gli edifici civili e industriali, può bastare oppure nel caso in cui si effettuino lavori di riqualificazione energetica, sono occorrenti anche le qualifiche OG 09 e OG 11, inerenti queste ultime agli impianti per la produzione dell’energia elettrica e per gli impianti tecnologici?
Quali sono le certificazioni Soa che potrebbero essere coinvolte nel superbonus 110% e bonus edilizi?
Ecco dunque che le principali qualifiche Soa che potrebbero essere coinvolte nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi potrebbero essere, per le opere generali:
- OG1, gli edifici civili e industriali;
- OG 2, le opere di manutenzione degli immobili tutelati e di restauro;
- OG9, gli impianti per produrre energia elettrica;
- OG 11, gli impianti tecnologici.
Per i lavori specialistici, le principali qualifiche Soa sono:
- OS 3, gli impianti idrici, sanitari, cucine e lavanderie;
- OS4, gli impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 18 A, i componenti strutturali in acciaio;
- OS23, la demolizione delle opere;
- OS 27, gli impianti per la trazione elettrica;
- OS28, gli impianti termici e di condizionamento;
- OS 32, le strutture in legno.