Il contratto di solidarietà è un autentico ammortizzatore sociale che si affianca a quelli canonici come le casse integrazioni. Il nostro ordinamento prevede i CDS, che è l’acronimo di contratto di solidarietà. Si tratta di uno strumento utile per affrontare i momenti di crisi occupazionale e retributiva che le aziende possono vivere durante la loro storia. Ed è un periodo dove le stesse aziende versano contributi in forma ridotta per i lavoratori interessati da questi contratti.
Contratto di solidarietà per crisi aziendali
È restando in attesa che la crisi passi e la produzione riprenda che in genere viene attivato il contratto di solidarietà. Infatti il contratto di solidarietà ai apre nei momenti di crisi dopo accordi stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Nello specifico con questo strumento si adotta la riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione per i dipendenti, senza passare dai tagli di personale.Lo strumento serve per evitare riduzioni di personale e mantenere i pieni livelli occupazionali nonostante la crisi. Infatti nello strumento si da pieno valore alla definizione di solidarietà, che naturalmente è tra gli operai e i dipendenti. A fronte di una riduzione degli orari di lavoro per tutti, nessuno viene licenziato. Si lavora di meno per tutti, si prende meno stipendio, ma alla fine tutti restano nell’azienda. Durante l’applicazione di questi contratti di solidarietà, il datore di lavoro eroga ai suoi dipendenti, il trattamento di integrazione salariale commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della predetta riduzione.
Le perdite per i lavoratori vengono salvaguardate dai contratti di solidarietà
Una misura tampone, che limita i danni durante le crisi aziendali. E forse, mai come adesso, le crisi sono diffuse a macchia d’olio in Italia. La parte di stipendio erosa per la riduzione di attività lavorativa, viene contenuta con un contributo Inps pari all’80% dello stipendio non corrisposto. In pratica, chi per via dell’orario ridotto ha perso 200 euro di salario, avrà 160 euro come integrazione dall’istituto nazionale di previdenza sociale italiano. Lo strumento presenta dei limiti operativi e dei vincoli che il datore di lavoro deve necessariamente rispettare. Infatti non si può eccedere il 60% di taglio rispetto alle ore di lavoro normali con questi contratti di solidarietà. Il datore di lavoro inoltre, può accordarsi per contratti di solidarietà che possono arrivare a massimo 24 mesi in 5 anni. A prescindere dal fatto che siano 24 mesi ininterrotti o discontinui.
I due tipi di contratto di solidarietà
Si sente tanto parlare di due tipologie di contratto di solidarietà. Il primo è quello classico, chiamato contratto di solidarietà difensivo. Il secondo invece è il contratto di solidarietà espansivo. In ogni caso, si tratta di istituti che prevedono una riduzione di orario di lavoro per i dipendenti. Ciò che li differenzia è la finalità che il contratto di solidarietà mira a centrare. Evitare o ridurre gli esuberi, e quindi, la riduzione strutturale della forza lavoro è l’obbiettivo del contratto di solidarietà difensivo. Razionalizzare l’impiego dei lavoratori per evitare di lasciare a casa qualcuno.
Il contratto di solidarietà espansiva invece punta ad un aumento della forza lavoro. L’obbiettivo di questa particolare tipologia di contratto è il favorire nuove assunzioni di personale attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro di chi in azienda già ci lavora. I contratti di solidarietà possono riguardare tanto le imprese che rientrano nel perimetro di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria che le imprese cui non si applica questa disciplina, come per esempio, le aziende artigiane.
I chiarimenti del Fisco in materia di contratti di solidarietà
Va ricordato che per i lavoratori che finiscono dentro il contratto di solidarietà sia difensivo che espansivo, le ferie vengono previste solo se già maturate. Durante i contratti di solidarietà il lavoratore non perde il diritto all’indennità di malattia o a quella di maternità e continua a maturare il diritto s TFR e tredicesima mensilità. Per questi ultimi casi, cioè per le lavoratrici, mentre trascorre l’astensione obbligatoria alla lavoratrice viene corrisposta l’indennità di maternità in sostituzione del contributo Inps di integrazione. Diverso il caso della astensione facoltativa, perché in questo caso la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità solo per i periodi di prevista attività, mentre per i periodi di inattività ha diritto al trattamento di integrazione salariale.
Le differenze tra contratto di solidarietà e cassa integrazione guadagni
Sia il contratto di solidarietà che la cassa integrazione sono a tutti gli effetti, due ammortizzatori sociali. La cassa integrazione si può utilizzare in caso di crisi aziendale, per programmi di ristrutturazione aziendale, per progetti di riconversione e riorganizzazione aziendale. Per i contratti di solidarietà invece, almeno per quelli difensivi, l’unico caso in cui possono essere utilizzati è quello della crisi aziendale.
Il datore di lavoro risparmia sui contributi Inps
Un vantaggio non da poco per quanto riguarda i contratti di solidarietà è quello dei versamenti contributivi che il datore di lavoro deve effettuare anche quando di attivano questi contratti. L’Inps ha già provveduto a illustrare l’operatività per i datori di lavoro. Ed energie che nel caso in cui siano adottati questi contratti di solidarietà, i datori di lavoro si devono attenere alla circolare n° 55 del 29 aprile scorso. Lo sgravio dei contributi da versare, pari al 35% nel caso di riduzione di orario superiore al 20% è confermata dall’istituto nazionale di previdenza sociale italiano.
Tutte le procedure in una circolare
Una circolare completa questa dell’Inps, in cui vengono illustrate le procedure operative a tutto tondo, sia per quanto riguarda la durata dello sgravio che per ciò che concerne il calcolo della riduzione e tutte le altre agevolazioni previste. La normativa quindi prevede una riduzione dei contributi Inps pari al 35% per ogni lavoratore che rientra nel contratto di solidarietà ed è oggetto di una riduzione dell’orario di lavoro pari ad almeno il 20%. La circolare riguarda le aziende che hanno aperto al contratto di solidarietà entro il 30 novembre del 2020.