Procedure e disciplina differenziata per la cessione dei crediti di imposta derivante dal superbonus 110% e dai bonus edilizi, rispetto al credito maturato per le imprese energivore. Ciò deriva dai diversi percorsi normativi intrapresi per la disciplina delle due cessioni dei crediti di imposta. In particolare, la norma che è stata più volte oggetto di modifica è quella prevista dall’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020, poi convertito nella legge numero 77 del 2020.
Cessione dei crediti del superbonus 110% e dei bonus edilizi: come avviene?
Ad oggi, la cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi e del superbonus 110% avviene mediante trasferimento ad altri soggetti. Tra questi, sono comprese le banche e gli altri istituti finanziari. Non vi è la facoltà di una ulteriore cessione dei crediti di imposta fatta liberamente. Infatti, la seconda e la terza cessione devono essere effettuate necessariamente verso soggetti controllati, come appunto banche e altri istituti finanziari.
Crediti di imposta da bonus edilizi: c’è la possibilità di una quarta cessione
Peraltro, la recente disciplina ha disposto che il credito di imposta derivante dai bonus edilizi e dal superbonus 110% può essere ceduto ulteriormente per un quarto passaggio. Tale trasferimento può avvenire, tuttavia, solo dalle banche verso i propri correntisti. La cessione del credito di imposta può essere disposta anche per una singola annualità, senza dover cedere l’intero importo del credito a un unico soggetto. Quest’ultimo passaggio è stato spiegato dall’Agenzia delle entrate in una recente interpretazione.
Come avviene la quarta cessione del credito di imposta?
Quindi, in presenza di un credito di imposta derivante dai bonus edilizi o dal superbonus 110%, si potrà procedere con la quarta cessione in detrazione per più anni. A ognuno degli anni oggetto di detrazione, è attribuito un codice ulteriore che permetterà una successiva cessione a soggetti differenti. In tal modo, lo stesso credito di imposta può essere scomposto e non è necessario trovare un unico acquirente che compri l’intero imposto. Si possono, pertanto, trovare più soggetti disposti ad acquistare una quota del credito di imposta che si riferisce a una singola annualità. La singola quota oggetto di compravendita non può essere ulteriormente frazionata in quote più piccole. È dunque questa la funzione del codice identificativo, che non permette l’ulteriore scomposizione della quota annuale del credito di imposta.
Come avviene la cessione del credito di imposta nel caso dello sconto in fattura?
I cambiamenti della disciplina hanno interessato anche l’altra opzione di detrazione fiscale, ovvero lo sconto in fattura. Nel caso di bonus edilizi e di superbonus 110%, infatti, il committente che esegue degli interventi edilizi per i quali può ottenere le agevolazione del superbonus 110% o le altre previste dai bonus edilizi mediante sconto in fattura. Ovvero riceve lo sconto pari alla detrazione. In tal caso, l’impresa o il professionista che ha eseguito gli interventi ottiene il credito di imposta di importo uguale allo sconto applicato al committente. Le due successive cessioni di questo credito di imposta possono essere effettuate solo a soggetti controllati, banche e altri intermediari finanziari su tutti. La quarta cessione del credito maturato grazie allo sconto in fattura può avvenire nelle stesse modalità viste in precedenza.
Crediti di imposta delle imprese energivore, come avviene?
Riguardo alle cessione dei crediti di imposta maturati dalle imprese energivore per il caro dei prezzi delle fonti energetiche il trasferimento è possibile solo per l’intero importo del credito. Inoltre, la cessione del credito di imposta può avvenire a favore di altri soggetti, comprese le banche o gli altri istituti finanziari, senza la possibilità di un’ulteriore trasferimento del credito. La cessione può essere effettuata entro la scadenza del 31 dicembre 2022. Per uniformare la disciplina della cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi con quelli delle imprese energivore, la seconda e la terza cessione possono avvenire, entro il 31 dicembre 2022, ma solo a favore di soggetti controllati come banche e altri intermediari finanziari.
Come matura il credito di imposta per le imprese energivore e gasivore ed energivore?
Intanto, sono recentemente cambiate le percentuali che fanno maturare il credito di imposta delle imprese gasivore ed energivore. Il precedente provvedimento del governo, il numero 21 del 2022, aveva modificato al rialzo le percentuali del credito di imposta sulle spese dell’energia elettrica e del gas di 5 punti. Quindi, le percentuali di bonus erano pari al 20% per i costi del gas e al 25% per quelli dell’energia elettrica. Il decreto “Aiuti” del governo di inizio maggio ha incrementato dal 20% al 25% la percentuale di credito di imposta anche delle spese del gas. In tal modo, sia il credito di imposta sul gas che quello sull’energia elettrica hanno le medesime aliquote.
Aziende a largo uso di energie elettrica e gas, qual è il credito di imposta spettante?
Per la richiesta del credito di imposta è necessario che le aziende che fanno largo uso di energia elettrica abbiano subito aumenti delle spese superiori al 30%. La misura del credito di imposta da applicare deve essere pari al rapporto tra la media dei consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022 con la media degli stessi mesi del 2019. Le imprese del gas, diversamente, dovranno procedere con il calcolo attraverso il rapporto dei prezzi medi del gas del primo trimestre del 2022 rispetto ai prezzi medi dello stesso periodo del 2019.