Novità in arrivo a partire da maggio prossimo sul superbonus 110%. Infatti, dal prossimo mese saranno rese operative nuove misure contro le frodi e per il sommerso. Tra le novità previste, il codice identificativo che specificherà il credito fiscale; l’obbligo dell’indicazione nei contratti e nelle fatture al di sopra dei 70 mila euro che i lavori sono eseguiti applicando il contratto collettivo dell’edilizia. Ma anche la quarta cessione del credito di imposta che dovrebbe arrivare con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto “Bollette”. Infine, tra le novità anche la proroga del superbonus 110% alle villette e un parziale ritorno alla cessione dei crediti frazionata.
Superbonus 110%, dal 1° maggio 2022 codice identificativo e divieto di spacchettamento dei crediti di imposta
A partire dal 1° maggio 2022 entreranno in vigore varie misure, in chiave antifrode, relative al superbonus 110%. A iniziare dal codice identificativo univoco attribuito a ogni cessione del credito di imposta. Il codice deve essere indicato nelle comunicazioni relative alla cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura. Inoltre, i crediti di imposta ceduti non potranno più essere spacchettati, ovvero far parte di cessioni parziali. Le due misure in vigore dal prossimo mese consentiranno di poter tracciare le operazioni di cessione del credito e a ricostruire più agevolmente i movimenti della moneta fiscale.
Superbonus 110%, in arrivo la quarta cessione dei crediti di imposta: come funziona?
La legge di conversione del decreto legge “Bollette” introdurrà, a partire da maggio prossimo, la quarta cessione del credito di imposta. Il provvedimento, in particolare, prevede che solo gli istituti bancari abbiano la possibilità di cedere il credito di imposta (per la quarta volta) derivante dagli interventi in superbonus 110% o riguardante gli altri bonus edilizi a un soggetto che abbia nei confronti della banca un conto corrente. La quarta cessione del credito di imposta può aversi solo esaurite le prime tre cessioni. Al momento, il provvedimento non prevede che nella quarta cessione possano entrare anche gli altri soggetti a regime controllato (le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari) ammessi, in via esclusiva insieme alle banche, alla seconda e alla terza cessione del credito.
Credito di imposta superbonus 110%, il quadro completo delle quattro cessioni
Stando così i vincoli, la cessione del credito di imposta sul superbonus 110% avrebbe questi paletti:
- la prima cessione del credito di imposta può avvenire verso qualunque soggetto, senza paletti;
- la seconda e la terza cessione possono avvenire solo nei confronti dei soggetti a regime controllato (banche e società bancarie, assicurazioni e altri intermediari finanziari);
- la quarta cessione può avvenire solo mediante il trasferimento del credito di imposta dalla banca a un proprio correntista, sia che si tratti di persona fisica che di imprese o di professionisti.
Credito di imposta superbonus 110%, quali cambiamenti potrebbero arrivare all’ultimo?
Rispetto allo schema delle quattro cessioni del credito di imposta sul superbonus 110%, potrebbe arrivare negli ultimi giorni qualche allentamento dei vincoli imposti dal decreto “Bollette”. In particolare, la prima ipotesi ammetterebbe la possibilità della cessione dei crediti di imposta ai correntisti anche prima della quarta operazione. L’ulteriore novità potrebbe riguardare la possibilità di effettuare anche cessioni di singole annualità, senza dover procedere con il trasferimento in blocco del credito di imposta.
Cessione dei crediti di imposta in superbonus per oltre 70 mila euro: le indicazioni nel Ccnl nelle fatture e nei contratti
Novità assoluta in arrivo riguarda, a partire dal 28 maggio 2022, il vincolo dell’indicazione, per gli interventi a partire dai 70 mila euro di importo, dell’affidamento dei lavori a imprese che rispettano il contratto nazionale dell’edilizia. L’indicazione dell’applicazione delle norme del Ccnl deve avvenire nei contratti e nelle fatture.
Superbonus 110%, le prossime scadenze
In tema di scadenze del superbonus 110%, entro il 29 aprile 2022 i soggetti interessati dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni della scelta delle opzioni di cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura per i lavori del 2021 e per le rate residue e non fruite inerenti l’anno 2020. Il termine di scadenza era stato spostato rispetto alla scadenza del 7 aprile scorso, a sua volta prorogato dal 16 marzo 2022. La scadenza del 29 aprile non vale per le partite Iva e per i soggetti Ires che presentano la dichiarazione dei redditi al 30 novembre 2022: la relativa scadenza delle comunicazioni di credito di imposta e sconto in fattura è fissata al 15 ottobre 2022.