Pensione di reversibilità: dalla Corte Costituzionale una novità per i figli dei conviventi

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Il 19 aprile 2022 la Corte Costituzionale deposita un’importante sentenza, la n° 100, che riconosce ai figli minorenni nati fuori dal matrimonio, con genitori conviventi o meno, una quota più elevata di reversibilità.

Come funziona la pensione di reversibilità per coniuge e figli

Per capire bene la portata della sentenza è bene partire dalla situazione attuale. La normativa sulla pensione di reversibilità stabilisce che, alla morte di un soggetto, un eventuale coniuge ha diritto al 60% della reversibilità. In presenza di figli di minore età, a costoro si riconosce il diritto al 20% della quota di reversibilità.

Ricordiamo a questo punto che la pensione di reversibilità in seguito a una recente sentenza spetta anche al nipote disabile. Per approfondire, leggi l’articolo: Pensione di reversibilità: la Corte Costituzionale la riconosce ai nipoti

Ora appare ovvio che il figlio di genitori coniugati, oltre ad avere il vantaggio diretto del riconoscimento del diritto al 20% della quota di reversibilità, riceve anche un vantaggio indiretto determinato dal fatto che il suo genitore superstite riceve il 60% della reversibilità del coniuge deceduto, nonché padre del minore.

La Corte Costituzionale con la sentenza n° 100 depositata il 19 aprile 2022 intende porre in essere un atto di giustizia sostanziale.

Il caso

Il caso vede il genitore non coniugato esercente la responsabilità genitoriale proporre ricorso avverso il provvedimento che riconosce al figlio solo la quota del 20% della reversibilità del padre (morto una ventina di giorni prima della nascita del bambino). La quota per i primi anni è stata innalzata al 25% in virtù del beneficio concesso ai dipendenti civili e militari dello Stato. Nel frattempo, alla coniuge separata del padre per i primi anni dal decesso si riconosce il 75% della reversibilità, poi ridotto al 60% ( sempre in virtù del beneficio prima visto).

Il genitore esercente la responsabilità genitoriale propone quindi ricorso, naturalmente INPS e Ministero della Difesa affermano che hanno applicato le quote previste dalla legge.

Il rimettente, cioè il giudice del merito che in questo caso è la Corte dei Conti, sottolinea che la Corte Costituzionale già in altre pronunce ha parificato il figlio di genitori non coniugati a un orfano di entrambi i genitori (sentenza 86 del 2009)

Il rimettente sottolinea che la situazione del figlio nato fuori dal matrimonio deve essere parificata a quella del figlio orfano di entrambi i genitori e, di conseguenza, gli spetterebbe il 70% della quota di reversibilità. La parte però osserva anche che se venisse riconosciuta la quota del 70% al figlio orfano e del 60% al coniuge separato ci sarebbe un superamento della quota del 100%, fatto comunque vietato dall’ art. 13, quarto comma, del r.d.l. n. 636 del 1939, come da ultimo sostituito dall’art. 22 della legge n. 903 del 1965 .

La Corte dei Conti rimettente propone una rideterminazione delle quote tra gli aventi diritto con decurtazione proporzionale delle due quote in modo da raggiungere comunque il 100% dell’assegno pensionistico e non superare tale misura. Suggerisce il 53,85% al figlio superstite e il 46,15 all’ex coniuge.

La sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale sposa a pieno la tesi del ricorrente/rimettente (Corte dei Conti) si ferma però di fronte alla determinazione delle quote che invece è suggerita dalla Corte dei Conti.

Nonostante questa paventata parificazione, i giudici si astengono dal determinare le quote, ma rimandano al legislatore con indicazione di esprimere un’autonoma rideterminazione delle quote avendo come punto di riferimento proprio la stessa sentenza. Infatti se il collegio indicasse anche le quote in modo vincolante, pronuncerebbe una sentenza additiva e andrebbe a invadere il campo che spetta al legislatore con un intervento che definito dalla stessa Corte Costituzionale “manipolativo”.

Proprio per questo invita il legislatore a un tempestivo intervento al fine di colmare una lacuna che compromette i valori costituzionali di solidarietà familiare, ma di fatto dichiara inammissibili le doglianze della Corte dei Conti.