Cosa si intende con la definizione di liti fiscali, come si possono risolvere e chi vi intacca? A queste annose questioni daremo risposta nella guida di seguito, di paragrafo in paragrafo.
Liti fiscali, cosa vuol dire
Anche note come liti pendenti, andiamo a vedere cosa si intende con questa definizione.
Quando si parla di liti pendenti si intendono tutte quelle controversie per le quali risulta notificato un atto di accertamento, un provvedimento di irrogazione delle sanzioni o un altro atto impositivo, di cui è parte l’agenzia delle Entrate, che il contribuente ha impugnato a partire dalla data del 1° maggio 2011.
Molto più semplicisticamente, possiamo dire che una causa è pendente quando il giudizio fra le parti è in corso. Pendente, quindi, significa che pende, che continua a verificarsi attraverso quella successione di atti e attività processuali (dell’organo giudicante, degli avvocati, delle parti) che caratterizza un processo.
Nel nostro paese, sono circa mezzo milione le liti fiscali pendenti che sono state definite aderendo alle varie forme di condono o rottamazione.
Come condonare le liti fiscali?
Andiamo, quindi a vedere come si possono risolvere e dunque condonare le liti fiscali.
Per porre fine alle liti fiscali, va da se che occorre raggiungere la pace fiscale. La “pace fiscale”, prevista dal decreto legge n. 119 del 2018, comprende una serie di misure che consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, versando le imposte dovute senza applicazione di sanzioni e interessi.
Condono fiscale
Il condono (anche non fiscale) è un provvedimento emanato dal legislatore o dal governo, tramite il quale i cittadini che vi aderiscono possono ottenere l’annullamento, totale o parziale, di una pena o di una sanzione.
In pratica, potremmo dire che viene cancellato ciascun carico che non supera il tetto di 5.000 euro.
Definizione agevolata, di cosa si tratta
Facendo riferimento alla definizione agevolata delle liti pendenti del 2011, la Suprema Corte ha da tempo ritenuto che anche le cartelle emesse a seguito di liquidazione delle dichiarazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate rientrano tra gli atti impositivi, perché costituiscono il primo e, spesso, unico atto che il contribuente riceve e con il quale il Fisco manifesta la pretesa tributaria.
In un caso molto recente, la Cassazione ha statuito che la lite fiscale può essere rottamata quando il contribuente ha impugnato direttamente la cartella di pagamento che gli è stata notificata senza essere preceduta da un avviso di accertamento.
Controversie tributarie
Stando a quanto riporta l’Agenzia delle Entrate, vediamo cosa si intende per controversia tributaria della definizione agevolata.
Le controversie tributarie con l’Agenzia delle Entrate, su atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia (il valore della lite è l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Qualora ci trovassimo dinnanzi ad un ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
In deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento:
- del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado)
- del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado).
Come fare domanda per ottenere l’ agevolazione?
La domanda per ottenere l’agevolazione può essere presentata da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
Si possono definire in maniera agevolata solo le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018) e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non venga quindi concluso con una pronuncia definitiva.
Questo, dunque, è quanto di più utile ed esaustivo ci sia da sapere in merito alle liti fiscali.