Diventato assolutamente popolare per via del superbonus del 110%,la cessione del credito ormai è diventata una parola di dominio pubblico. In pratica, lo Stato ha agevolato alcuni interventi su case ed immobili, ma se un contribuente interessato a riparare casa o ad adeguarla al risparmio energetico non ha soldi da anticipare, ecco che può cedere il superbonus. Oggi però non parliamo di superbonus in senso stretto, perché questo serve solo come esempio. Oggi parliamo della cessione del credito in quanto tale, non soltanto quella relativa alla novità del governo con il suo incentivo del 110%.
La cessione del credito secondo il Codice Civile
È l’articolo n° 1260 del Codice Civile a regolamentare la cessione del credito. L’istituto non fa altro che cambiare radicalmente il classico rapporto tra creditore e debitore, tra acquirente e cedente. Infatti, come si legge sul sito “laleggepertutti.it”, in ogni compravendita, sono sostanzialmente due le parti in causa. Una persona cede un bene o un servizio, mentre l’altra paga il relativo corrispettivo. Il corrispettivo non è altro che un credito vantato da chi cede o vende il bene o il servizio. Questo credito può essere pagato immediatamente all’atto dell’acquisto, o dopo in base alle condizioni iscritte nel contratto di compravendita di beni o servizi.
Ed essendo un credito, come previsto dal già citato articolo del Codice Civile, questo può essere ceduto a terzi. In pratica, se il soggetto X vende un bene al soggetto Y, il primo può cedere il credito vantato, ovvero il corrispettivo dovuto dal secondo, ad un terzo soggetto, in questo caso Z. In pratica, la legge concede la possibilità di vendere un credito. Con la cessione di questo credito, il soggetto Y non sarà più debitore del soggetto X, bensì di quello Z.
Alcuni chiarimenti sulla cessione del credito
Ricapitolando, per cessione del credito si intende il contratto con cui un creditore verso un debitore, cede il suo credito ad un soggetto terzo. Secondo le regole del Codice Civile, questa facoltà prescinde dal benestare del debitore. In pratica, la cessione del credito può materializzarsi con accordo tra soggetto X e soggetto Z senza passare dal soggetto Y. I primi due possono accordarsi senza l’ok di chi effettivamente deve rimborsare il debito. L’unico vincolo affinché sia efficace la cessione è che il debitore venga informato circa la cessione tra gli altri due soggetti. L’informativa deve avvenire tramite notifica che lasci traccia.
Cessione onerosa e notifica al debitore
Cosa ci guadagna il soggetto che entra al posto del creditore nel vantare soldi dal debitore? Una domanda lecita questa, dal momento che effettivamente, il soggetto X in questo modo si libera del credito e di ogni altra operazione nei confronti del debitore. La risposta può essere un tornaconto personale, dal momento che spesso la cessione del credito è onerosa. In pratica, il soggetto X che ha un credito di 10.000 euro nei confronti del soggetto Y, cede il credito a fronte di un suo debito nei confronti del soggetto Z, che però è inferiore a 10.000 euro. Questo accade anche nei contratti relativi al superbonus 110% dove la cessione del credito è verso la ditta che fa i lavori, verso il fornitore dei materiali o verso una banca.
La garanzia del debito e come funziona tra privati
Nel supebonus si parla di credito fiscale. Per quanto riguarda ciò che si legge sul Codice Civile, la cessione può riguardare anche crediti in moneta. A tutela di chi ottiene il credito, la garanzia di solvenza del debitore. Se per il superbonus 110% non ci sono problemi essendo lo Stato a dover garantire il credito fiscale, tra i privati la situazione cambia. Per questo nella cessione del credito in genere, il vero creditore garantisce per il debitore. In sostanza, se il soggetto Y non paga il soggetto Z che ha acquistato dal soggetto X il credito, sarà quest’ultimo a risponderne in toto.
Sempre secondo l’articolo n° 1260 del Codice Civile, tutti i crediti possono essere ceduti, ad esclusione di quelli personali.