C’è tempo fino al 29 aprile 2022 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura per i soggetti privati relativi al superbonus 110% e agli altri bonus edili. Per i soggetti Ires e per le partite Iva il termine è invece slittato a ottobre. La scadenza di fine aprile riguarda le persone fisiche per la scelta delle opzioni di sconto o di credito di imposta. Diversamente, se il beneficio fiscale avviene tramite la detrazione fiscale diretta non deve essere effettuata alcuna comunicazione.
Cessione dei crediti di imposta, la scadenza del 29 aprile
La scadenza della comunicazione dei crediti di imposta e lo sconto in fattura del 29 aprile è inerente la prima cessione effettuata dai soggetti privati. Ovvero il primo beneficiario della detrazione fiscale relativa al 2021 che trasferisce il credito a qualsiasi soggetto, sia fornitori che banche e istituti finanziari. Per il secondo e il terzo trasferimento occorre cedere il credito di imposta esclusivamente a soggetti in ambito controllato (banche e altri istituti finanziari). Questi ultimi due trasferimenti non hanno scadenza al 29 aprile.
Quali cessioni dei crediti di imposta devono essere comunicati entro il 29 aprile 2022?
Le comunicazioni dei crediti di imposta in scadenza entro il 29 aprile prossimo riguardano, dunque, due tipologie di operazioni:
- le spese sostenute nel 2021 per interventi edilizi in superbonus 110% e bonus;
- le rate residue relative all’anno 2020.
La prima cessione viene effettuata spesso da un soggetto Irpef privato, che traferisce a terzi la propria detrazione fiscale per monetizzare il bonus edilizio. In tal caso il beneficio non viene portato in detrazione fiscale.
Comunicazioni all’Agenzia delle entrate dei superbonus e bonus edilizi entro il 15 ottobre 2022: chi riguarda?
I soggetti titolari di partita Iva e Ires che devono presentare la dichiarazione dei redditi entro la fine di novembre prossimo, possono procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura entro il 15 ottobre 2022. A meno che non abbiano intenzione di portare in detrazione fiscale diretta il bonus stesso. In generale la scadenza della comunicazione del 15 ottobre riguarda:
- le imprese e i professionisti che hanno fatto lavori in ecobonus o bonus facciate o sismabonus;
- i professionisti e le imprese che utilizzano il superbonus 110% come condomini per lavori sulle parti comuni degli edifici purché a prevalenza abitativa;
- gli altri soggetti Ires ammessi a fruire dei bonus edilizi in forza del comma 9 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”. Si tratta degli enti del Terzo settore, degli Iacp, delle cooperative di abitazioni a proprietà indivisa e degli altri enti assimilati.