Le aste immobiliari telematiche sono sempre più preferite dagli acquirenti, ma come funzionano e in cosa si differiscono delle normali?
Aste immobiliari telematiche, cosa sono?
Le aste immobiliari telematiche permettono di partecipare online, senza dover presentarsi in tribunale. Tuttavia è una particolare modalità di svolgimento di un’asta giudiziaria, proprio perché permetta la partecipazione direttamente da casa. Per partecipare all’asta telematica occorre utilizzare una specifica piattaforma informatica messa a disposizione del soggetto che gestisce l’asta stessa.
E’ anche vero che, grazie al Covid-19, gli utenti che utilizzano internet per svolgere tantissime attività sono notevolmente aumentate. Infatti sono molte le persone che svolgono online dai grandi ai piccoli acquisti, pagano bollette, comunicano con la pubblica amministrazione e quindi è possibile anche comprare casa attraverso un’asta immobiliare telematica.
L’offerta per la vendita telematica, cosa contiene?
Online è possibile partecipare a molte aste immobiliari telematiche, ma è importante leggere l’offerta per la vendita telematica che deve contenere:
- i dati identificativi dell’offerente, con espressa indicazione del codice fiscale o partita Iva;
- l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- l’anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- il numero o altro dato identificativo del lotto;
- la descrizione del bene;
- l’indicazione del referente della procedura;
- la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita;
- il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all’incanto;
- l’importo versato a titolo di cauzione;
- la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- il codice IBAN del conto sul quale e’ stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l’offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- l’eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal regolamento.
Aste immobiliari telematiche, la proposta di acquisto
Per partecipare alle aste immobiliari telematiche ci sono delle regole particolari. Per le vendite immobiliari soggette alle regole del Codice di procedura civile, in base al D.M. 32/2015 è prevista la compilazione dell’offerta tramite il modulo web ministeriale “offerta telematica“. Questa è possibile compilarla accedendo alla scheda dell’immobile e sottoscriverla attraverso l’utilizzo della firma digitale o l’utilizzo della PEC per l’invio della stessa.
Di solito il modulo è composta da alcune parti, e sono:
- lotto: consente visualizzare il lotto per cui si sta compilando l’offerta telematica;
- presentatore: consente di inserire le informazioni della persona che compila l’offerta, che può o meno coincidere con l’offerente;
- offerente: consente di specificare le informazioni di colui che propone l’offerta per quel determinato lotto;
- Quote e diritti: permette di indicare per ciascun offerente, la quota ed il diritto di proprietà per cui si effettua l’offerta per l’asta immobiliare telematica;
- Offerta: vanno inserite le informazioni relative all’offerta, prezzo, estremi cauzione ed eventuali altri documenti richiesti;
- Riepilogo: consente di rivedere tutte le informazioni inserite.
Ma come avviene la vendita telematica?
Una volta che il cliente ha letto l’annuncio e l’offerta per la vendita, come detto, fa la sua proposta con le modalità indicate. Almeno trenta minuti prima dell’inizio delle operazione di vendita, il gestore della vendita telematica invia all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’offerta un invito a connettersi al proprio portale. Dunque alle operazioni di vendita possono partecipare tutti gli offerenti, anche se presenti solo telematicamente. E’ il giudice che verifica tutte le offerte che gli sono state date dal gestore dell’asta.
Tuttavia se all’asta immobiliare c’è l’incanto e la possibilità di rilanci, il gestore della vendita telematica allestisce e visualizza sul proprio portarle un sistema per la formulazione dei rilanci. I rilanci sono resi visibili anche agli altri partecipanti e al giudice. Alla fine del lasso di tempo concesso per l’asta, il gestore fornirà al giudice il nome del soggetto che si è aggiudicato l’immobile. Da quel momento in poi il giudice eseguirà tutte le formalità per provvedere al trasferimento dell’immobile con relativo decreto. E’ chiaro che chi non si aggiudica l’immobile deve aspettare che gli venga accreditata la somma versata per la cauzione.