Il decreto legislativo 170 del 2021 ha apportato una serie di modifiche agli articoli del Codice del Consumo, le stesse hanno ad oggetto la garanzia per prodotti difettosi. Le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022, quindi a partire da tale data i consumatori possono godere di maggiori tutele e maggiori oneri ai venditori.
Acquisto prodotti difettosi: ampliato il campo di applicazione del codice del consumo
Gli articoli del Codice del Consumo (decreto legislativo 206 del 2005) interessati dalle modifiche sono quelli da 128 a 135.
La prima novità è l’ampliamento dell’ambito di applicazione del Codice. Ora si applica ai contratti di vendita e ai contratti equiparati, tra i quali è possibile annoverare la somministrazione, permuta, fornitura, appalto, opera. Il Codice si applica sia nel caso in cui il contratto avvenga in negozi fisici, sia nel caso in cui avvenga a distanza oppure online. Il bene oggetto di vendita può essere di qualunque tipo, sono compresi i beni in formato digitale, acqua, gas, energia elettrica, animali vivi, beni da assemblare e beni usati. I beni digitali coperti da garanzia sono anche quelli interconnessi o incorporati con altri beni.
Quando un bene è difettoso?
A questo punto è bene capire quando un bene viene considerato difettoso ai sensi delle nuove regole del Codice del Consumo.
Un articolo per essere a norma deve avere caratteristiche oggettive e soggettive determinate. Le caratteristiche oggettive sono:
- corrispondenza alla descrizione, alla qualità e quantità indicata nel contratto, inoltre deve essere funzionale;
- deve essere conforme ad ogni utilizzo comunicato dal venditore prima dell’acquisto, cioè se un acquirente con capelli ricci comunica al venditore che ha bisogno di un asciugacapelli per avere capelli lisci senza usare la piastra, l’asciugacapelli deve avere tali caratteristiche oppure il venditore deve comunicare che in realtà tale uso non è possibile;
- deve essere completo di tutti gli accessori, imballaggi e delle istruzioni;
- il bene inoltre deve essere aggiornato e il venditore deve comunicare all’acquirente la possibilità di effettuare degli aggiornamenti periodici gratuiti che consentano di avere sempre una funzionalità adeguata ai tempi. Questo vale soprattutto per i dispositivi di ultima generazione, ad esempio per gli smartphone.
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, il bene deve essere:
- idoneo all’uso e agli scopi previsti tenendo in considerazione la normativa italiana ed europea, norme tecniche e codici di condotta;
- qualità corrispondente alla descrizione;
- deve essere completo di accessori, imballaggio e istruzioni;
- I beni oggetto di vendita, o altra tipologia contrattuale, devono avere caratteristiche di durabilità, sicurezza, compatibilità, funzionalità ordinariamente presenti in beni di un determinato tipo e che il consumatore può ragionevolmente attendersi dal bene.
Nella versione precedente l’articolo 129 non distingueva le caratteristiche oggettive da quelle soggettive.
Prodotti difettosi: obblighi per il venditori
La nuova normativa è particolarmente severa nei confronti dei venditori che spesso pubblicizzano i loro prodotti esaltando qualità che in realtà gli stessi non posseggono, o comunque posseggono in maniera limitata. La nuova disciplina prevede che il venditore è vincolato a ciò che dichiara pubblicamente rivolgendosi a un gruppo di persone indeterminato e ampio. Viene meno tale vincolo solo se prima della stipula del contratto, quindi della vendita, corregge tali dichiarazioni con le stesse modalità utilizzate per renderle note.
Se il bene non soddisfa i requisiti previsti per legge, la vendita, o altro contratto, è valido solo se l’acquirente accetta tali difformità, con un atto separato e in modo espresso. Ad esempio, io pubblicizzo un materasso anallergico, ma poi vendo un prodotto con caratteristiche diverse, tale vendita è efficace solo se l’acquirente espressamente e separatamente accetta tali caratteristiche, firmando un documento in cui si sottolinea che il materasso non è anallergico.
In passato la vendita era valida anche nel caso in cui il compratore con ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscere tale difformità, appare quindi evidente che ora la tutela prevista per l’acquirente è molto più elevata.
Termine di prescrizione per denuncia vizi per i prodotti difettosi
Il venditore è responsabile per le difformità non dolosamente occultate che si palesino entro due anni dalla consegna del bene, mentre l’azione si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene. In caso di beni usati il termine di garanzia può essere ridotto con accordo delle parti.
Nella nuova normativa è stato eliminato il termine di due mesi dalla scoperta del difetto per la denuncia dello stesso.
Il termine entro il quale il difetto si presume che fosse già presente al momento della consegna è stato invece raddoppiato e passa da 6 mesi a un anno. Per i difetti che si palesano in questo arco di tempo c’è un’inversione dell’onere della prova, quindi è il venditore a dover provare che tale difetto è dovuto a fatto dell’acquirente e non a un difetto intrinseco del prodotto. Se l’asciugacapelli dopo 7 mesi smette di funzionare, si presume quindi che il difetto fosse già presente al momento della consegna del bene e non è l’acquirente a dover dimostrare che in realtà lui non lo ha rotto per una sua distrazione, ma il venditore eventualmente a dimostrare che è stato rotto dall’acquirente.
I maggiori oneri per il venditore non finiscono qui, infatti se anche il difetto del prodotto dovesse derivare da fatto di un altro soggetto della catena contrattuale, il compratore comunque dovrebbe rivolgersi al venditore per la sostituzione, riparazione o per la restituzione dei soldi. Il venditore potrà poi esercitare azione di rivalsa.
Cosa si ottiene in caso di prodotti difettosi?
I rimedi possono essere diversi:
- sostituzione del prodotto o riparazione del bene, a scelta dell’acquirente, tale scelta non è però possibile se il rimedio scelto è eccessivamente oneroso per il venditore. Riparazione o sostituzione devono avvenire entro un congruo lasso di tempo;
- Tra i rimedi secondari vi è invece la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
Naturalmente il venditore può sempre offrire condizioni più vantaggiose rispetto a quelle previste dalla normativa, ma mai condizioni deteriori. Nel momento in cui sono offerte e pubblicizzate ulteriori garanzie, queste sono vincolanti per il venditore.
Obblighi dell’acquirente
In caso di contratto avente ad oggetto beni digitali, il venditore non risponde dei difetti di conformità per il mancato aggiornamento se lo stesso è dovuto a ritardo nell’installazione. L’omessa installazione non deve però derivare da fatti dovuti al venditore, ad esempio non aver consegnato le istruzioni.
In caso di errata installazione il venditore risponde se l’installazione è stata effettuata da lui oppure se l’installazione è stata eseguita dal compratore, ma l’errore è dovuto a una carenza di informazioni fornite dal venditore (articolo 131).