Quando si può utilizzare il superbonus 110% per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente all’interno di edifici unifamiliari oppure sulle singole unità immobiliari collocate dentro gli edifici plurifamiliari? In quest’ultimo caso, le unità immobiliari devono risultare funzionalmente indipendenti e devono disporre di uno o di più accessi autonomi dall’esterno. In linea di massima, l’intervento in superbonus 110% è possibile per alcune tipologie di interventi purché risultanti come lavori “trainanti”.
Superbonus 110%, quali interventi si possono fare per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale?
La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti può avvenire con impianti centralizzati per il rinfrescamento, il riscaldamento e la fornitura di acqua calda sanitaria. Deve inoltre essere raggiunto l’obiettivo del miglioramento della classe energetica arrivando almeno alla classe A. Inoltre, la sostituzione può avvenire con impianti di microgenerazione o a collettori solari oppure con caldaie a biomassa. In quest’ultima caso, è necessario raggiungere le prestazioni emissive di non meno di cinque stelle per le aree che non risultano matanizzate. Rientrano nel superbonus 110% anche i costi per smaltire gli impianti sostituiti e quelli di allaccio ai sistemi di teleriscaldamento.
Quali sono i tempi per realizzare la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale?
In merito ai tempi per effettuare i lavori di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali in un edificio unifamiliare si va da alcuni giorni a uno o due settimane. Il tempo necessario varia a seconda che si lavori solo sul sistema di generazione oppure anche su quello di distribuzione e sui terminali di emissione.
Interventi di sostituzione impianti climatizzazione su parti comuni di un edificio, si può utilizzare il superbonus 110%?
Si può utilizzare il superbonus 110% sui lavori di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nelle parti comuni di un edificio? La risposta è negativa, e comprende anche i condomini, anche per un numero superiore alle due unità immobiliari (comprese le imprese, i professionisti e le società), detentori dell’unità abitativa componente l’edificio. Nel caso in esame, le unità immobiliari possono essere abitazioni, seppure secondarie, purché rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Può trattarsi anche di unità non abitative purché i condomini abbiano superficie residenziale di oltre il 50%. Rientrano nella casistica anche i lavori sulle parti comuni dell’unico proprietario dell’edificio (con due, tre o quattro unità immobiliari). Infine l’esclusione opera anche per le case a schiera.
Quando non si può utilizzare il superbonus 110% per la sostituzione dell’impianto termico
Il superbonus 110% non può essere utilizzato, nei casi precedenti, perché l’intervento non è previsto per le parti comuni essendo agevolati solo i lavori fatti sugli edifici unifamiliari oppure sulle unità immobiliari collocate dentro gli edifici plurifamiliari indipendenti e che abbiano uno o più accessi autonomi dall’esterno. Per la stessa ragione, il superbonus 110% non spetta nemmeno sugli interventi effettuati da persone fisiche o privati, non esercenti dunque attività professionali o di impresa, per unità immobiliari non rientranti nelle categorie A1, A8 e A9, sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle pertinenze inerenti dentro edifici collocati in condominio. Ad esempio, l’unità immobiliare situata al quarto piano di un condominio.
Superbonus 110% per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione su edifici plurifamiliari indipendenti o di unica unità immobiliare
Sempre nel caso di persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione e per unità immobiliari non rientranti nelle categorie A1, A8 e A9, si possono effettuare lavori di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti per unità immobiliari collocate dentro gli edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti. Le unità devono disporre di uno o di più accessi indipendenti dall’esterno. Si tratta, ad esempio, di villette a schiera orizzontali, o bifamiliari o, ancora, trifamiliari. In tal caso, il superbonus 110% può essere goduto mediante detrazione fiscale in quattro anni dal 2022 (fino al 2021 gli anni di beneficio erano cinque) con un limite di spesa per gli interventi pari a 30 mila euro. Il numero limite delle unità immobiliari ammesse è pari a due.
Superbonus 110% per sostituire gli impianti termici su edifici indipendenti o su una sola unità immobiliare: si può?
Non spetta il superbonus 110%, invece, per gli interventi relativi alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente effettuati da privati su un edificio composto da un’unica unità immobiliare non unifamiliare oppure non residenziale. Rientrano in questi casi i capannoni o gli uffici costituenti un edificio. La tipologia di intervento è agevolabile, infatti, unicamente se viene effettuato sugli edifici unifamiliari oppure sulle abitazioni a schiera.