Forse non c’è nessuna misura collegata strettamente all’emergenza Covid rispetto al lavoro agile o Smart working che dir si voglia. Il lavoro a distanza, quello da casa, è stata la soluzione che molte aziende hanno utilizzato, dove possibile, per contenere i problemi dei lockdown e delle chiusure dovute allo scatenarsi della pandemia.
Una tipologia di lavoro che noi in Italia non eravamo abituati ad usare, e che adesso dovremo imparare ad usare ancora di più. Infatti nonostante il 31 marzo scadrà, forse, lo stato di emergenza per il Covid (resta aperto quello per il conflitto Russia-Ucraina), lo Smart working resterà ancora vivo e vegeto.
Cosa accade allo Smart working dal primo aprile 2022
A dire il vero non è che il lavoro agile è nato con la pandemia. L’emergenza sanitaria ha contribuito a renderlo di dominio pubblico, ma non lo ha certo inventato lei. Sono diventate più facili le procedure da usare per attivare lo Smart working. E le procedure semplificate sono le cose che resteranno attive anche alla fine delo stato di emergenza.
Dal primo aprile 2022 si torna allo Smart working con procedura individuale tra lavoratore e datore di lavoro. Tutto come previsto dalla legge n°81 del 2017. Ma una norma semplifica ciò che questa legge prevedeva.
Si tratta, come spiega il quotidiano “Il Sole 24 Ore”, di una semplificazione sulle modalità di comunicazione dello Smart working. In pratica, restano attive le norme utilizzate durante l’emergenza epidemiologica e non quelle da cui tutto parte, cioè la legge n°81 del 2017.
È tramite un emendamento al nuovo decreto Sostegni che il Ministero del lavoro, ha confermato la soluzione semplificata.
La procedura è snella e prevede che in capo al datore di lavoro ricade l’onere di provvedere a comunicare, sempre al Ministero del Lavoro ed in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro agile.
Solo i nominativi quindi e non tutta la documentazione relativa alle modalità originarie previste dalla legge del 2017. Niente inoltro dei documenti relativi ad ogni singolo accordo individuale sottoscritto con ogni singolo lavoratore.
Ciò non vuol dire che gli accordi non servono e che la documentazione non sia necessaria. Infatti sempre dagli accordi si parte e i datori di lavoro sono tenuti lo stesso a conservare i documenti, per eventuali controlli.
Cosa cambia rispetto al 31 marzo dal giorno dopo
Lo Smart working che in genere deve passare da un accordo singolo con il lavoratore, resta identico come struttura. Si torna di fatto agli accordi come prima dello scoppio della pandemia. Accordi che durante l’emergenza e quindi fino al 31 marzo non erano necessari proprio per via del particolare momento storico. Dal primo aprile invece si torna in pieno a questo procedimento. Ma restano come in emergenza, le semplificazioni di comunicazione da parte dei datori di lavoro. Si passa da una decisione unilaterale (solo il datore di lavoro) ad una bilaterale (datore di lavoro e lavoratore). Ma nulla cambia per la procedura che prevede la semplice comunicazione al Ministero del lavoro, comunicazione, questa si che resta unilaterale ed a carico del datore di lavoro.
Procedure fast sia per l’apertura del lavoro agile che per la chiusura, ovvero per il ritorno al lavoro in presenza. E resta anche la sanzione prevista per i datori di lavoro inadempienti. Chi non comunica i nominativi dei dipendenti da collocare in lavoro agile da casa, comprese le date di avvio dello Smart working e le date di chiusura, rischia una sanzione che va da 100 a 500 euro.
Adesso si attende il classico decreto attuativo del Ministero del lavoro
La conferma dovrà avvenire tramite decreto del Ministero. E dovrebbe essere una formalità dal momento che è statolo stesso Ministero a proporre l’emendamento che punta alla semplificazione delle procedure. Un emendamento che pare sia stato spinto con forza anche dai sindacati, che chiedevano appunto la semplificazione di tutto questo. I tempi tecnici sono ristretti. Il decreto Sostegni ter, che contiene l’emendamento di cui parliamo, sarà licenziato positivamente verso il 28 marzo. In tale data dovrebbe finire in Gazzetta Ufficiale per la sua definitiva entrata in vigore. Dopo si passerà al canonico decreto di attuazione che deve essere emanato sempre dal Ministero del lavoro come prassi vuole, nei 60 giorni successivi alla sua pubblicazione.
Solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovrebbe essere messo in atto un modello unico da far utilizzare ai datori di lavoro tenuti ad espletare l’adempimento. Tempi ristretti quindi, ma da fonti vicine al dossier Smart working pare che non ci saranno particolari problematiche e ritardi.