Il Registro dei veicoli esteri sarà operativo dal 21 marzo 2022 sulle nostre strade, ecco tutte le novità del codice della strada.
Registro dei veicoli esteri, le nuove regole del codice della strada
Da oggi 21 marzo 2022 cambiano alcune regole sul codice della strada. Infatti entrerà in vigole le modifiche della Legge n.238 del 23 dicembre 2021 per tutti i motoveicoli, autoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero, ma che circolano nelle strade italiane. Secondo quanto definito dalla legge, questi mezzi dovranno essere iscritti al REVE, il pubblico registro dei veicoli esteri.
Mentre i cittadini stranieri residenti all’estero potranno circolare con targa estera per la durata massima di un anno. Infine i conducenti, residenti in Italia, ma non intestatari dei veicoli, dovranno portare con se all’interno del veicolo,, un documento di data certa, sottoscritto dall’intestatario del mezzo nel quale risulti il motivo per cui il guidatore è diverso dal proprietario.
Quali sono i soggetti obbligati all’iscrizione?
In particolare l’articolo n.2 della legge dispone che gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprieta’ di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati.
Secondo quando dichiarato dall’ACI (Automobili club d’Italia), ci sono alcuni soggetti obbligati all’iscrizione nel registro:
- i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che dispongono di veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in uno Stato estero per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare. L’utilizzo deve essere comprovato da un documento di data certa sul quale deve essere indicata anche la durata dell’utilizzo. Tuttavia sono da considerarsi documenti vali il contratto di noleggio, il comodato, il contratto di lavoro ed il leasing. Inoltre l’obbligo spetta al soggetto che utilizza il mezzo;
- i veicoli, immatricolati all’estero, di proprietà di lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno stato confinante/limitrofo con l’Italia. Ma anche i lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno stato di frontiera con la nostra nazione. La registrazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo. Invece in questo caso l’obbligo è a carico dell’intestatario del mezzo.
Quali sono le notazioni che devono essere fatti nel registro?
Nel registro dei veicoli esteri devono essere apportate una serie di annotazioni che riguardano:
- variazioni di sedi;
- variazioni di residenza;
- registrazione del veicolo;
- cancellazione obbligatoria per fine disponibilità, sia in caso di anticipazione che al termine del periodo previsto;
- proroga utilizzazione veicolo. Dovranno essere, inoltre, annotate le successive variazioni della disponibilità del veicolo. Chi cede la disponibilità del mezzo sarà tenuto a richiedere la registrazione delle variazioni.
Tuttavia tutte queste variazioni devono essere registrate presso lo sportello Uffici PRA e lo sportello telematico dell’automobilista. Dunque a seguito di ogni modifica verrà rilasciata un’attestazione che dovrà essere esibita su richiesta dei personale addetto ai controlli su strada. L’attestazione deve contenere la targa estera ed un codice identificativo con cui il veicolo verrà riconosciuto in Italia per gli adempimenti amministrativi, nonché un QR code che consente la verifica dei dati riportati sull’attestazione.
Registro dei veicoli esteri, i soggetti non obbligati all’iscrizione
Oltre ai soggetti fino ora indicati, ci sono però dei soggetti che non sono obbligati all’iscrizione del registro dei veicoli esteri, tra questi:
- i cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;
- il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
- il personale civile e militare dipendente della pubblica amministrazione in servizio all’estero;
- i familiari conviventi all’estero dei personale delle forze armate o civile e militare in servizio all’estero;
- i conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che guidano veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali i conducenti sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.