Le rate scadute e decadute e da versare all’agente della riscossione possono essere oggetto di una nuova dilazione. È quanto prevede il decreto “Milleproroghe” in merito alla riapertura, fino al 30 aprile 2022, della possibilità di chiedere un nuovo piano di rientro, con nuove rate, per quelle che risultavano decadute alla data dell’8 marzo 2020. Secondo quanto prevede il decreto, non è necessario versare in anticipo le rate già scadute.
Rate decadute, bisogna saldare i debiti non pagati per ottenere la nuova dilazione?
La possibilità di dilazionare ulteriormente le rate già scadute con l’agende della riscossione rientra nella normativa emergenziale. Il decreto “Milleproroghe” ha quindi “bypassato” quanto prevede il decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973 che, all’articolo 19, stabilisce che nel caso in cui la rateazione decada, non si possa più dilazionare in seconda battuta il debito residuo. A meno che non si paghi prima il totale delle rate scadute.
Rate decadute all’8 marzo 2020, cosa fare?
Il decreto legge numero 137 del 2020, all’articolo 13 decies, aveva già bypassato questa norma, in riferimento alle rate decadute alla data dell’8 marzo 2020. Questa data è quella di entrata in vigore della sospensione dei pagamenti previsti dal decreto legge numero 18 del 2020, secondo quanto specifica l’articolo 68.
Rate decadute al giorno 8 marzo 2020, riaperte le richieste dei nuovi piani di dilazione entro il 30 aprile 2022
Tuttavia, lo stesso articolo specificava che era necessario trasmettere la domanda della nuova rateazione entro la fine del 2021. Il decreto “Milleproroghe”, dunque, ha riaperto i termini per la domanda del nuovo piano di rateazione da presentare entro il 30 aprile 2022. In altre parole, i debitori che si trovino nella condizione di non aver saldato il debito dovuto, possono chiedere una nuova rateazione, senza dover procedere con il pagamento delle rate rimate non pagate in precedenza.
Nuovo piano di rateazione, quante rate non pagate determinano la decadenza del piano?
Va chiarito, inoltre, che alle rateazioni andrà applicata la norma ordinaria. La regola, infatti, prevede la decadenza del piano di rateazione nel caso in cui non si provveda a pagare 5 rate complessive. La riduzione delle rate non pagate, dalle originarie 10, proviene dall’articolo 13 decies del decreto legge numero 137 del 2020 per le domande inviate entro il 31 dicembre 2021. Lo stesso decreto “Milleproroghe” richiama il decreto 137 del 2020 solo per la possibilità di dilazionare il debito residuo, senza apportare modifiche al nuovo impianto delle cinque rate non pagate.
Quote scadute e nuove opportunità concesse alle rate rimanenti fino al 30 aprile 2022
Pertanto, anche i piani rateali riguardanti le dilazioni dei debiti residui alla data dell’8 marzo 2020 rientrano nella disciplina delle decadenza con cinque quote non pagate. Oltre al versamento delle cinque rate, la decadenza avviene anche in presenza delle difficoltà di pagamento di un debito che superi il limite dei 60 mila euro. Per questi debiti, pertanto, viene abbandonato il tetto dei 100 mila euro previsto in precedenza.
Rottamazione ter e altre sanatorie scadute, le condizioni per richiedere il nuovo piano di rientro delle rate
Inoltre, il decreto legge numero 18 del 2020 prevede, in via eccezionale, che i debitori decaduti dalla rottamazione ter possano chiedere la nuova dilazione del totale rimasto da pagare. La stessa agevolazione può applicarsi anche ad altre rottamazioni agevolate precedenti. La nuova dilazione può essere ammessa purché la decadenza della sanatoria sia già avvenuta al 31 dicembre del 2019. Con ulteriori sanatorie precedenti, si può osservare la scadenza del 30 aprile 2022 per richiedere un nuovo piano di rateazione.