L’INPS con il Messaggio 926 del 25 febbraio 2022 ha provveduto a chiarire le nuove modalità per le visite di prima istanza e di revisione per l’invalidità civile, adeguando così la pratica al decreto legge 76 del 2020 (decreto Semplificazioni) convertito in legge 120 del 2020. Con la procedura online non è più necessario sottoporsi a visita presso la Commissione medica.
Invalidità civile: come cambia la procedura per visite di prima istanza e revisione
L’INPS nel Messaggio precisa che in base all’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 esiste un preciso obbligo in capo all’INPS di provvedere alla revisione dei provvedimenti di invalidità civile al fine di valutare la persistenza nel tempo delle condizioni patologiche che hanno portato al riconoscimento del beneficio. In base a tale obbligo l’INPS si adegua quindi alle nuove modalità operative. La normativa, articolo 29 ter del decreto legge 76 del 2020, autorizza le commissioni mediche a procedere all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap basandosi sui soli atti fatti pervenire dal richiedente. La commissione medica può procedere in tal senso solo nel caso in cui dalla documentazione in atti sia possibile procedere a una valutazione obiettiva, quindi non devono esservi dubbi sul fatto che la condizione del soggetto sia tale da portare al riconoscimento dell’invalidità civile.
Il nuovo iter per la revisione dell’invalidità civile
L’INPS nel Messaggio 926 rende operativa questa norma e specifica come avverrà la revisione dell’invalidità civile già riconosciuta. L’obiettivo è semplificare le procedure razionalizzando l’iter di revisione attraverso l’uso di nuove tecnologie, il tutto a vantaggio dell’economicità e dell’efficienza.
Quattro mesi prima della data prevista per la revisione, l’INPS estrarrà dai sistemi le posizioni interessate. Il soggetto riceverà prima della data prevista per la revisione dell’invalidità civile una lettera attraverso posta prioritaria con l’invito ad allegare online, sul sito dell’INPS, la documentazione aggiornata sulle condizioni di salute
La documentazione deve essere allegata entro i successivi 40 giorni. Le commissioni mediche provvederanno a valutare tale documentazione, se la riterranno sufficiente provvederanno a formulare il proprio giudizio. In caso contrario, cioè se riterranno che la documentazione allegata non sia sufficiente, fisseranno una visita di revisione.
L’interessato riceverà una comunicazione della data e del luogo della visita per invalidità civile con Raccomandata con Ricevuta di Ritorno. La visita sarà fissata presso l’UOC (Unità Operativa Complessa) o presso l’UOS (Unità Operativa Semplice). Occorre sottolineare che la data potrà anche non corrispondere con il termine iniziale dei 4 mesi indicato nella prima comunicazione e dipenderà dal calendario della Commissione. Si procederà a fissare la visita anche nel caso in cui il soggetto interessato nel termine dei 40 giorni non provveda ad allegare la documentazione, quindi chi ha difficoltà con i nuovi strumenti tecnologici potrà comunque procedere in modo tradizionale. Naturalmente per allegare gli atti, sarà necessario autenticarsi sul sito INPS con le proprie credenziali utilizzando un codice SPID, CIE o CNS.
Cosa fare se non è possibile presenziare all’appuntamento con la Commissione?
Nel caso in cui il soggetto non possa essere presente alla visita, dovrà comunicarlo all’INPS attraverso la struttura INPS territorialmente competente, precisando se l’impossibilità è rappresentata da motivi amministrativi o sanitari. In questo caso l’INPS fornirà un nuovo appuntamento. Nel caso in cui il soggetto non invii tale comunicazione e non si presenti all’appuntamento, si provvederà alla sospensione dei benefici ed entro 90 giorni alla revoca della prestazione.
L’INPS provvederà alle comunicazioni attraverso posta prioritaria e posta raccomandata, inoltre saranno effettuate chiamate outbound per comunicare la data ed eventuali variazioni, inoltre verrà inviato un sms per ricordare la data della visita della Commissione. Naturalmente tali servizi sono attivi solo nel caso in cui l’INPS sia a conoscenza dei recapiti telefonici.
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