L’invalidità civile viene riconosciuta a coloro che hanno una disabilità e permette di accedere ad agevolazioni, contributi economici e tutele di varia natura in base al grado di disabilità. Scopriamo ora qual è l’iter da sostenere per poter accedere a questo beneficio.
Come presentare la domanda per l’invalidità civile?
La richiesta di riconoscimento dell’invalidità civile può avere input dalla persona che dovrebbe beneficiarne, in caso di minore da parte del genitore o del tutore, il secondo può dare l’input anche nel caso di soggetto interdetto, infine dal curatore per la persona inabilitata.
Per poter presentare la domanda è necessario recarsi dal medico curante che deve compilare il certificato online, lo stesso deve indicare i dati anagrafici del paziente e la patologia (o le patologie) per la quale si richiede l’invalidità civile e naturalmente deve indicarne la diagnosi. Il medico in questa fase deve indicare i codici nosologici internazionali (ICD-9). Deve inoltre indicare se si è in presenza di patologie stabilizzate o di gravità tale da dare diritto alla non rivedibilità. Infine, deve indicare se il paziente è affetto da patologia oncologica.
Al termine dell’inoltro viene rilasciata una ricevuta con codice univoco del certificato della procedura attivata. Il medico deve stampare tale ricevuta e consegnarla all’interessato che dovrà poi presentarla alla commissione medico competente al momento delle visita, insieme all’attestato di trasmissione (che deve consegnare sempre il medico al termine della fase di inoltro della domanda) e l’eventuale certificato di non trasportabilità con richiesta di visita a domicilio.
Inoltro della domanda sul sito INPS
Terminata questa prima fase, il richiedente il beneficio deve inoltrare all’INPS, entro 90 giorni, la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile. Questa operazione deve essere compiuta telematicamente, può essere fatta personalmente o avvalendosi di patronati o enti abilitati, come le associazioni di categoria. Durante la fase di compilazione della domanda è necessario prestare attenzione, la stessa infatti deve essere completata in ogni sua parte, ma soprattutto deve essere indicato in modo esatto il numero del certificato rilasciato dal medico, cioè il codice univoco di cui abbiamo parlato in precedenza, in questo modo l’INPS abbina l’inoltro fatto dal medico alla domanda presentata dall’interessato e ha una documentazione completa.
L’interessato deve indicare i suoi dati anagrafici con codice fiscale, nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, indirizzo di residenza, deve indicare se si trova ricoverato in una struttura e l’indirizzo e-mail per ricevere eventuali comunicazioni dall’INPS, oltre al recapito telefonico. Terminato l’inoltro, l’interessato in ogni momento accedendo alla propria pagina personale sul sito dell’INPS, in questo caso è necessario identificarsi con SPID, CIE o CNS, è possibile controllare in ogni momento lo stato della domanda. Al termine dell’inoltro, l’INPS invia una ricevuta con indicato il numero di protocollo e la data dell’inoltro.
La visita della Commissione
A questo punto l’INPS trasmette la domanda all’ASL competente per territorio che generalmente entro 30 giorni dovrebbe comunicare la data prevista per la visita. In base alla normativa prevista, nel caso in cui il paziente sia portatore di patologia oncologica la visita deve essere fissata nell’arco di 15 giorni (legge 80 del 2006, articolo 6).
L’invito alla visita viene inviato con posta raccomandata oppure con posta elettronica, inoltre sul sito dell’INPS nella propria pagina è sempre possibile controllare la data prevista per la visita. Nell’invito sono indicati anche i documenti da portare.
Nel caso in cui il paziente non sia trasportabile, il medico curante, almeno 5 giorni prima rispetto a quello in cui è fissata la visita, deve inoltrare il certificato medico di richiesta di visita domiciliare. Il presidente della Commissione Medica deve quindi pronunciarsi sulla non trasportabilità e dare comunicazione della data in cui è prevista la visita domiciliare e l’orario. Nel caso in cui invece ritenesse non sussistenti i motivi di non trasportabilità dovrà indicare una nuova data per la visita ambulatoriale.
Cosa succede se non mi presento alla visita per l’invalidità civile?
In caso di assenza ingiustificata, la Commissione provvederà a fissare un nuovo appuntamento e a comunicarlo. Al verificarsi di due assenze consecutive, la domanda si intende rinunciata e quindi sarà necessario riprendere nuovamente l’iter dall’inizio.
Come è formata la Commissione ASL?
La Commissione ASL è una Commissione Medica Integrata composta da un medico specializzato in medicina legale e ulteriori due medici, di cui uno specializzato in medicina del lavoro. La Commissione è inoltre integrata da un medico INPS e un sanitario in rappresentanza dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC). Alla visita il “paziente” può farsi assistere da un medico di sua fiducia, nella maggior parte dei casi si predilige un professionista specializzato in medicina legale.
La percentuale di invalidità si calcola tenendo in considerazione le “tabelle dell’invalidità civile” contenute nel Decreto del Ministero della Sanità del 5 Febbraio 1992. Queste indicano per ogni patologia un diverso punteggio, inoltre per ogni patologia sono previsti diversi gradi di gravità che danno luogo a un punteggio diverso.
Al termine della visita la commissione redige il verbale con esito della visita, codici delle patologie, eventuale rivedibilità.
Occorre ricordare che l’INPS con il Messaggio 926 del 2022 ha reso operativo le nuove regole per la visita per l’invalidità civile con la possibilità di ottenere riscontro alla prima istanza e in fase di revisione con i soli documenti allegati.
Per conoscere il dettaglio delle nuove norme, leggi l’articolo: Invalidità civile: nuove procedure per le visite di prima istanza e di revisione