Cosa fare quando un figlio ha bisogno di un aiuto, ma non si vogliono danneggiare gli altri futuri eredi o si vogliono evitare liti tra i figli? Una soluzione potrebbe essere l’eredità anticipata. Ecco quando si può fare e come procedere.
Eredità anticipata e divieto di patti successori
In Italia vige il divieto di patti successori, cioè due o più persone non possono in vita accordarsi per la divisione dell’eredità. Chi impedisce di farlo? In linea di massima nessuno, ma tali patti non hanno alcuna rilevanza per la legge, quindi un eventuale contratto in tal senso non avrebbe alcun valore. Il testamento resta un atto unilaterale che si può far valere solo successivamente alla morte del testatore e fino a quando essa non avviene può essere sempre unilateralmente cambiato.
Cosa si può fare però se si vuole agevolare una persona in anticipo rispetto al momento della morte, senza però voler ledere le posizioni degli altri eredi e in particolare di coloro che hanno diritto ad ottenere la quota di legittima? Una soluzione è possibile, si tratta della donazione, cioè atto tra vivi, sottolineando nell’atto stesso che l’operazione deve essere intesa come una parte della quota di legittima. Proprio per questo si parla di eredità anticipata, sebbene impropriamente.
Cos’è la donazione e in quali casi può diventare eredità anticipata?
La donazione è un atto particolare, infatti per essere legalmente valida deve essere stipulata alla presenza di un notaio e di due testimoni. Gli unici casi in cui si può provvedere senza formalità sono quelli in cui si tratta di donazione di modico valore. La legge non prevede un limite preciso tra donazione di modico valore e non. Il modico valore viene determinato in base alla capacità delle parti. La donazione è un atto di generosità spontanea e non può essere sottoposta a vincoli. Inoltre non può ledere le posizioni dei legittimari, si tratta dei parenti stretti (coniuge e figli e in assenza di questi, i genitori) che devono ricevere una quota del patrimonio del de cuius che non può essere toccata. Le donazioni fatte in vita e che vanno a ledere la quota dei legittimari possono essere impugnate.
Ritornando alla possibilità di ricevere l’eredità in anticipo, se colui che si vuole beneficiare è uno degli eredi legittimari è possibile procedere con la donazione in conto di legittima o volgarmente eredità anticipata.. In questo caso in un secondo momento, cioè quando ci sarà la morte del testatore il donatario non potrà reclamare per intero la sua quota di eredità, ma dovrà sottrarre a tali beni quanto già ricevuto in donazione.
Attenti alla legittima
Naturalmente la donazione dovrà essere di valore tale da non ledere la quota di legittima degli altri coeredi. Questo implica che, ad esempio, un genitore che ha due figli come unici eredi legittimari, non potrà donare tutti i suoi beni in favore di uno solo dei due figli e se anche dovesse mettere come postilla che si intende la donazione fatta in conto di legittima, comunque non sarebbe valida, ma si dovrebbe procedere alla riunione fittizia dei beni alla determinazione quindi delle quote e al recupero di quanto spettante anche all’altro figlio che non è stato beneficiato in vita.
Per scoprire chi sono gli eredi legittimi, leggi l’articolo: chi sono gli eredi legittimi in caso di morte e quanto ereditano?
Un altro caso possibile è quello in cui il soggetto che effettua la donazione ha due immobili di uguale valore. Uno lo dona al figlio in conto di legittima e l’altro pensa di lasciarlo in eredità all’altro figlio successivamente. Interviene però un evento calamitoso e la seconda casa è distrutta, anche in questo caso l’altro figlio ha diritto a ottenere comunque la sua quota, quindi se anche l’intenzione iniziale del genitore non era di favorire un figlio a discapito dell’altro, conta solo l’effetto finale e di conseguenza al momento dell’apertura della successione, si dovrà comunque provvedere a rispettare la legittima, tranne nel caso in cui ci sia un rinuncia all’eredità.
Casi di revoca della donazione
Ricordiamo, infine, che la donazione in alcuni casi può essere revocata e questo vale anche in caso di donazione in conto di legittima o come anticipo di eredità. Le due motivazioni che possono portare alla revoca sono: ingratitudine del donatario ( articolo 801 del codice civile) e sopravvenienza di figli ( nati successivamente alla donazione o prima della stessa ma di cui il donante non era a conoscenza). La seconda ipotesi è prevista nell’articolo 803 del codice civile.
La revoca per ingratitudine ha comunque dei limiti, cioè il donante non può semplicemente affermare che ha intenzione di revocare il precedente atto perché il donatario è ingrato, ma devono esservi delle motivazioni precise. In primo luogo può essere disposta nel caso in cui il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donatario o dei suoi congiunti, ad esempio omicidio o tentato omicidio del donante, del coniuge, denuncia o testimonianza per reato punibile con l’ergastolo, ingiuria grave verso il donante, oppure abbia danneggiato dolosamente il patrimonio del donante o abbia rifiutato di versargli gli alimenti nei casi previsti per legge.
Non possono revocarsi le donazioni remuneratorie e le donazioni fatte in occasione del matrimonio.