La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (cosiddetta Cupe) deve essere rilasciata ai soggetti fiscali che percepiscono utili da parte dei soggetti Ires. Una certificazione utile adesso che siamo entrati nella fase calda delle dichiarazioni dei redditi.
Va ricordato che i soggetti passivi dell’IRES sono le società di capitali, gli enti pubblici, gli enti privati e i trust residenti nel territorio dello Stato. Chiunque riceve utili da questi soggetti dovrebbe ricevere la certificazione. Un adempimento da completare entro il 16 marzo 2022. In pratica, entro questa data dovrebbero essere messe a disposizione degli interessati le certificazioni come funziona anche con le CU (Certificazioni Uniche). Ma chi non le ha ancora ricevute deve stare tranquillo, anche perché la normativa fiscale di riferimento sottolinea che l’importante è non pregiudicare il diritto alla presentazione della dichiarazione dei redditi per i contribuenti.
CUPE, come funziona la certificazione
Chi riceve utili dai soggetti Ires, deve ricevere la CUPE. La CUPE deve essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia. In questo caso il fattore è che siano soggetti che scontano la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva.
I soggetti tenuti a rilasciare la certificazione sono, come si legge testualmente sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
- Società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali e tutti gli altri soggetti compresi nell’articolo n° 73 comma 1 lettera A e B del Tuir;
- Casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- Intermediari che rientrano nel cosiddetto deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;
- Rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari che rientrano nel cosiddetto deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;
- Società fiduciarie;
- Agenti di cambio;
- Società di investimento;
- Tutti i soggetti che operano come sostituto di imposta in materia di utili o simili, derivanti da azioni.
La CUPE va rilasciata per i titoli finanziari che possono essere considerati equiparati alle azioni, per i contratti che prevedono la partecipazione agli utili in cambio di lavoro o di capitale (cd contratto di associazione in partecipazione).