C’è incompatibilità tra l’attività di volontariato e il sussistere di un contratto di lavoro subordinato presso lo stesso soggetto? In linea di massima sì e tale incompatibilità è sancita dal Codice del Terzo Settore all’articolo 17 comma 5, ma è lo stesso Ministero del Lavoro a precisare che vi sono dei casi in cui tale incompatibilità non sussiste.
Contratto di lavoro e volontariato: perché c’è incompatibilità?
L’articolo 17 del Codice del Terzo Settore è piuttosto chiaro nel delimitare i limiti per la possibilità di stipulare contratti di lavoro presso soggetti con cui si svolgono attività di volontariato. La ratio di tale incompatibilità/divieto è nel fatto che il volontariato deve mantenere le sue caratteristiche peculiari e cioè deve essere caratterizzato da:
- libertà di scelta, cioè non si deve essere indotti a svolgere volontariato al fine di mantenere il rapporto di lavoro o costituire il rapporto di lavoro, non si deve quindi essere indotti da uno stato di bisogno, ma solo dal desiderio di aiutare gli altri e la comunità in genere;
- per mantenere la sua genuinità deve essere senza scopo di lucro (anche indiretto) e l’attività deve quindi essere svolta in forma gratuita;
- la prestazione di volontariato deve essere spontanea e personale, cioè non si può delegare un altro soggetto a svolgere attività di volontariato al proprio posto.
Eccezioni all’incompatibilità tra volontariato e lavoro subordinato
Precisati i fondamenti dell’attività di volontariato, appare di tutta evidenza perché non si possa svolgere presso lo stesso ente con il quale intercorre il rapporto di lavoro subordinato. Il Ministero del Lavoro è stato però investito da un particolare interpello a cui ha risposto con la nota 4011 del 10 marzo 2022. L’interpello aveva ad oggetto l’eventuale compatibilità tra un contratto di lavoro subordinato presso un comitato regionale e l’attività di volontariato presso un ente di base o un comitato regionale di diversa regione rispetto a quella per la quale si presta l’attività lavorativa.
Il Ministero, oltre a sottolineare i requisiti di libera scelta e gratuità del rapporto di volontariato, ha anche ricordato che la Corte dei Conti nella deliberazione sez. autonomie n. 26 del 24/11/2017 ha ribadito che il volontario deve in qualunque momento poter recedere dal rapporto senza subire alcun tipo di pressione, condizioni o penali.
Queste disposizioni devono però tutte essere messe in relazione alla profilazione organizzativa delle realtà complesse, come può essere una rete associativa oppure un ente di secondo livello. In tali casi le varie strutture hanno autonomia organizzativa, statutaria, amministrativa e patrimoniale. Al verificarsi di questa ipotesi infatti tra il soggetto/ente che si avvale del volontario e il soggetto che invece si avvale del lavoro subordinato vi è distinzione e separazione al punto che non sono pregiudicate le due distinte posizioni di lavoratore e volontario. Di conseguenza il Ministero del Lavoro in ipotesi simili ritiene che non sia sussistente l’incompatibilità.
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